14 Mag Cassazione penale Sez. II sentenza n. 45645 del 25 novembre 2003
Testo massima n. 1
Il delitto di sequestro di persona, qualora ne ricorrano gli estremi, non è assorbito da quello di violenza sessuale di gruppo, esulando in tale ipotesi la figura del reato complesso di cui all’art. 84 c.p.
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Testo massima n. 1
Il delitto di violenza sessuale aggravata dalla circostanza che la persona era «comunque sottoposta a limitazioni della libertà personale» non assorbe quello di sequestro di persona, perchè non rappresenta un reato complesso, per la sussistenza del quale è necessario che l’astratta formulazione della fattispecie incriminatrice faccia riferimento – o come elemento costitutivo o come circostanza aggravante – ad un fatto che costituisca di per sè reato. La descrizione legislativa dell’aggravante di cui al n. 4 dell’art. 609 ter c.p. non presenta, invece, tale caratteristica: essa include non solo la condizione di vittima di un sequestro di persona, ma una pluralità di situazioni, anche prive di rilevanza penale [ ad esempio, lo stato di detenzione, o quello di ricovero presso una struttura ospedaliera con restrizioni, ovvero l’accidentale restrizione della libertà di locomozione all’interno di un edificio ].
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