16 Mar Art. 609 septies — Querela di parte
Posted at 13:10h
in Codice penale
Fonti > Codice penale > Libro Secondo – Dei delitti in particolare > Titolo XII – Dei delitti contro la persona > Capo III – Dei delitti contro la libertà individuale > Sezione II – Dei delitti contro la libertà personale
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La querela proposta è irrevocabile.
Si procede tuttavia d’ufficio:
- 1) se il fatto di cui all’articolo 609 bis è commesso nei confronti di persona che al momento del fatto non ha compiuto gli anni diciotto;
- 2) se il fatto è commesso dall’ascendente, dal genitore, anche adottivo, o dal di lui convivente, dal tutore ovvero da altra persona cui il minore è affidato per ragioni di cura, di educazione, di istruzione, di vigilanza o di custodia o che abbia con esso una relazione di convivenza;
- 3) se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di pubblico servizio nell’esercizio delle proprie funzioni;
- 4) se il fatto è connesso con un altro delitto per il quale si deve procedere d’ufficio;
- [ 5) se il fatto è commesso nell’ipotesi di cui all’articolo 609 quater, ultimo comma. ]
- 1) se il fatto di cui all’articolo 609 bis è commesso nei confronti di persona che al momento del fatto non ha compiuto gli anni diciotto;
- 2) se il fatto è commesso dall’ascendente, dal genitore, anche adottivo, o dal di lui convivente, dal tutore ovvero da altra persona cui il minore è affidato per ragioni di cura, di educazione, di istruzione, di vigilanza o di custodia o che abbia con esso una relazione di convivenza;
- 3) se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di pubblico servizio nell’esercizio delle proprie funzioni;
- 4) se il fatto è connesso con un altro delitto per il quale si deve procedere d’ufficio;
- [ 5) se il fatto è commesso nell’ipotesi di cui all’articolo 609 quater, ultimo comma. ]
L’eventuale comma dell’articolo ricompreso fra parentesi quadre è stato abrogato.
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Aggiornato al 1 gennaio 2020Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale in casi di discordanza rispetto al presente.
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