Cass. pen. n. 27068 del 20 maggio 2008
Testo massima n. 1
Ai fini della perseguibilità senza querela dei delitti di violenza sessuale in ragione della connessione con un reato procedibile d'ufficio, non è necessario che quest'ultimo sia stato contestato all'autore della violenza, operando il criterio di cui all'art. 609 septies, comma quarto, n. 4 c.p. tutte le volte in cui il pubblico ministero, indagando comunque su altri fatti perseguibili d'ufficio, debba esaminare anche quello sessuale procedibile a querela.
Testo massima n. 2
In tema di esame del testimone, l'eventuale intervento del giudice prima della conclusione dell'esame e del controesame ad opera delle parti non configura un'ipotesi di inutilizzabilità della testimonianza, verificandosi questa solo laddove la prova venga assunta in presenza di un divieto e non anche quando la stessa, pur consentita, sia effettuata in violazione delle regole previste per l'assunzione. (Rigetta, App. Firenze, 14 maggio 2007).