Cass. pen. n. 11436 del 12 marzo 2003
Testo massima n. 1
Il delitto di atti sessuali con soggetto minore è procedibile d'ufficio, ai sensi dell'art. 609 septies, comma 4 n. 2 c.p., quando il fatto sia commesso dal genitore, anche adottivo, dal di lui convivente, dal tutore ovvero da altra persona cui il minore è affidato per ragioni di cura, educazione, istruzione, vigilanza o di custodia, a nulla rilevando la circostanza che l'atto sessuale sia stato commesso con soggetto infrasedicenne consenziente.