Cass. pen. n. 2371 del 10 gennaio 2001

Testo massima n. 1


Ai fini della perseguibilità d'ufficio del delitto contro la libertà sessuale, la connessione richiesta dall'art. 542 c.p., ed ora dall'art. 609 septies, terzo comma, c.p., fra i due o più fatti costituenti reato non si identifica con l'istituto processuale della connessione di cui all'art. 12 c.p.p., potendo essa avere il carattere anche solo investigativo previsto dall'art. 371, comma 2 stesso codice; è pertanto perseguibile di ufficio il reato di violenza sessuale quando si accerti che l'esistenza di un associazione di stampo mafioso ha agevolato la consumazione del reato sessuale nel senso che le vittime hanno accettato di soggiacere alle violenze esclusivamente per la forza intimidatoria del gruppo e per il timore di gravi conseguenze sui propri familiari, anche se il reato connesso non sia stato contestato all'autore della violenza oppure questi sia stato assolto ovvero non vi sia stata contestualità di indagini o procedimenti.

Normativa correlata