Cass. pen. n. 35696 del 5 ottobre 2010

Testo massima n. 1


Il reato di violenza sessuale resta procedibile a querela di parte nel caso in cui sia stato commesso violando il domicilio della vittima ed esercitando sulla stessa violenza, non per entrare o intrattenersi nell'abitazione ma unicamente per commettere il fatto. (Nella specie la Corte ha precisato che, in tal caso, la violazione di domicilio è aggravata a norma dell'art. 61, n. 2 c.p. e non ai sensi dell'art. 614, ultimo comma, c.p.).