Art. 609 sexies – Codice penale – Ignoranza dell’età della persona offesa

Quando i delitti previsti negli articoli 609 bis, 609 ter, 609 quater, 609 octies e 609 undecies sono commessi in danno di un minore degli anni diciotto, e quando è commesso il delitto di cui all'articolo 609 quinquies, il colpevole non può invocare a propria scusa l'ignoranza dell'età della persona offesa, salvo che si tratti di ignoranza inevitabile.

Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
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Massime correlate

Cass. pen. n. 46983/2009

La previsione di irrilevanza dell'ignoranza dell'età della persona offesa, con riguardo ai delitti di cui agli artt. 609 bis, 609 ter, 609 quater e 609 octies c.p. commessi in danno di infraquattordicenne nonché per il delitto di cui all'art. 609 quinquies c.p., è insuscettibile di estensione ad altri reati (nella specie di prostituzione minorile), pena la violazione del divieto di analogia "in malam partem".

Cass. pen. n. 32235/2007

In tema di reati contro la libertà sessuale commessi in danno di persona minore di anni quattordici, l'ignoranza, da parte del soggetto agente, dell'età della persona offesa scrimina la condotta laddove la stessa sia inevitabile, in ragione della necessità di interpretare l'art. 609 sexies c.p. in aderenza al principio di personalità della responsabilità penale di cui all'art. 27, comma primo, Cost., secondo quanto indicato dalla sentenza della Corte costituzionale n. 322 del 2007; detta ignoranza inevitabile non può tuttavia fondarsi soltanto, od essenzialmente, sulla dichiarazione della vittima di avere un'età superiore a quella effettiva essendo richiesto a chi si accinga al compimento di atti sessuali con un soggetto che appare di giovane età, un «impegno» conoscitivo proporzionale alla presenza dei valori in gioco.