14 Mag Cassazione penale Sez. III sentenza n. 32235 del 7 agosto 2007
Testo massima n. 1
In tema di reati contro la libertà sessuale commessi in danno di persona minore di anni quattordici, l’ignoranza, da parte del soggetto agente, dell’età della persona offesa scrimina la condotta laddove la stessa sia inevitabile, in ragione della necessità di interpretare l’art. 609 sexies c.p. in aderenza al principio di personalità della responsabilità penale di cui all’art. 27, comma primo, Cost., secondo quanto indicato dalla sentenza della Corte costituzionale n. 322 del 2007; detta ignoranza inevitabile non può tuttavia fondarsi soltanto, od essenzialmente, sulla dichiarazione della vittima di avere un’età superiore a quella effettiva essendo richiesto a chi si accinga al compimento di atti sessuali con un soggetto che appare di giovane età, un «impegno» conoscitivo proporzionale alla presenza dei valori in gioco.
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