Cass. pen. n. 28594 del 27 aprile 2021

Testo massima n. 1


La circostanza aggravante di aver agito al fine di agevolare l'attività di un'associazione di tipo mafioso e quella dei motivi futili o abietti possono concorrere se quella comune, nei termini fattuali della contestazione e dell'accertamento giudiziale, risulta autonomamente caratterizzata da un "quid pluris" rispetto alla finalità di consolidamento del prestigio e del predominio sul territorio del gruppo malavitoso. (Fattispecie in cui la Corte ha escluso il concorso tra l'aggravante speciale e quella dei motivi abietti nel caso di omicidio di una donna finalizzato a ristabilire l'onore e il prestigio locali del clan di appartenenza della stessa, gravemente macchiati dalla relazione extraconiugale intrattenuta dalla vittima, non essendo state indicate ragioni ulteriori volte ad individuare ulteriori motivi abietti).

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