14 Mag Cassazione penale Sez. II sentenza n. 15571 del 4 aprile 2013
Testo massima n. 1
Il reato di maltrattamenti in famiglia assorbe i delitti di percosse e minacce anche gravi, ma non quelli di lesioni, danneggiamento ed estorsione, attesa la diversa obiettività giuridica dei reati.
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Testo massima n. 1
Non sussiste, sul piano astratto, alcuna incompatibilità tra il vizio parziale di mente e la circostanza aggravante di cui all’art. 61 n. 1 c.p. in quanto i due particolari motivi [ abietti o futili ] non costituiscono in sé una costante e diretta estrinsecazione della infermità per la quale la capacità di intendere e di volere può risultare grandemente scemata. [ In motivazione, la Corte ha precisato che il giudizio di compatibilità deve essere svolto tramite un apprezzamento della situazione sottoposta in concreto al giudice di merito ].
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