14 Mag Cassazione penale Sez. I sentenza n. 23176 del 17 maggio 2004
Testo massima n. 1
Concorre nel delitto di falso ideologico in atto pubblico, proprio del pubblico ufficiale, anche il privato che abbia agito per il medesimo fine, sia intervenendo all’atto, sia istigando il pubblico ufficiale o rafforzandone il proposito delittuoso.
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Testo massima n. 2
Il divieto della reformatio in peius della sentenza quando impugnante sia il solo imputato è di portata generale e, quindi, per quanto espressamente previsto solo per il giudizio di appello, opera anche in quello di rinvio e anche con riferimento a pena che, quantunque a favore, in parte qua dell’imputato per il mancato calcolo dell’aumento per la continuazione, sia superiore a quella inflitta nel precedente giudizio di appello.
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