Cass. pen. n. 29 del 3 gennaio 2005
Testo massima n. 1
In tema di circostanze aggravanti comuni, ai fini della contestazione dell'ipotesi di cui all'art. 61, n. 7 c.p. (l'avere cagionato un danno patrimoniale di rilevante gravità) non è sufficiente la mera indicazione nel capo d'imputazione (nella fattispecie, reato di truffa) dell'importo della somma sottratta alla persona offesa, ma è necessario, ai fini della corretta formulazione dell'addebito, che sia esplicitata la valutazione circa la rilevante gravità del danno, così da consentire l'esercizio del connesso diritto di difesa.