Art. 60 – Codice penale – Errore sulla persona dell’offeso

Nel caso di errore sulla persona offesa da un reato , non sono poste a carico dell'agente le circostanze aggravanti, che riguardano le condizioni o qualità della persona offesa, o i rapporti tra offeso e colpevole.

Sono invece valutate a suo favore le circostanze attenuanti, erroneamente supposte, che concernono le condizioni, le qualità o i rapporti predetti.

Le disposizioni di questo articolo non si applicano, se si tratta di circostanze che riguardano l'età [539] o altre condizioni o qualità, fisiche o psichiche, della persona offesa.

Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale nei casi di discordanza rispetto al presente.

Massime correlate

Cass. pen. n. 58087/2017

Non è configurabile la circostanza attenuante della provocazione, di cui all'art. 62 n. 2 cod. pen., nel caso in cui la condotta criminosa sia posta in essere in relazione ad un fatto ingiusto erroneamente attribuito alla vittima (nella specie ritenuta partecipe di una truffa subita dagli imputati) atteso che, in tal caso, non ricorre l'ipotesi prevista dall'art. 60 cod. pen., che presuppone un mutamento del soggetto passivo per effetto di una falsa rappresentazione della realtà, bensì quella disciplinata dall'art. 59, comma terzo, cod. pen.