14 Mag Cassazione penale Sez. I sentenza n. 853 del 27 gennaio 1996
Testo massima n. 1
L’aggravante dell’aver agito con crudeltà verso le persone, concretandosi essenzialmente in una carenza del sentimento di pietà e di umanità, attiene ad un aspetto della condotta che, pur non essendo necessario il fine di arrecare inutili sofferenze, esige specifica coscienza e volontarietà, senza di che verrebbe in definitiva a configurarsi una inammissibile forma di responsabilità oggettiva.
Articoli correlati
Testo massima n. 1
Se di norma è sufficiente, per ritenere sussistente la circostanza aggravante dei futili motivi, far riferimento, alla sproporzione [ oggettiva ] esistente tra movente e azione delittuosa, in particolari circostanze sono necessarie indagini più approfondite per accertare che la sproporzionata reazione allo stimolo sia, piuttosto che rivelatrice di un istituto criminale più spiccato – da punire più severamente – il portato di una concezione particolare, che annette a certi eventi un’importanza di gran lunga maggiore rispetto a quella che la maggior parte delle persone vi riconnette. [ Fattispecie relativa a omicidio, aggravato da rapporto di parentela e motivato dal convincimento, sia pur erroneo, dell’autore del reato, che la condotta del fratello e della di lui famiglia in ordine all’esercizio di una servitù di passaggio era illecita ].
Articoli correlati
[adrotate group=”13″]