Cass. pen. n. 30285 del 29 luglio 2011
Testo massima n. 1
La circostanza aggravante di avere adoperato sevizie e di avere agito con crudeltà verso le persone ricorre quando le modalità della condotta rendono obiettivamente evidente la volontà di infliggere alla vittima sofferenze che esulano dal normale processo di causazione dell'evento e costituiscono un "quid pluris" rispetto all'attività necessaria ai fini della consumazione del reato, rendendo la condotta stessa particolarmente riprovevole per la gratuità e superfluità dei patimenti cagionati alla vittima con un'azione efferata, rivelatrice di un'indole malvagia e priva del più elementare senso d'umana pietà. (Nel caso di specie, la condotta si era concretizzata nell'avere denudato la vittima già priva di sensi e nell'averla poi schiacciata, passandovi sopra due volte con l'autovettura).