Avvocato.it

Art. 624 bis — Furto in abitazione e furto con strappo

Art. 624 bis — Furto in abitazione e furto con strappo

.

Alla stessa pena di cui al primo comma soggiace chi si impossessa della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, al fine di trarne profitto per sé o per altri, strappandola di mano o di dosso alla persona.

La pena è della reclusione da da cinque a dieci anni e della multa da euro 1.000 a euro 2.500 se il reato è aggravato da una o più delle circostanze previste nel primo comma dell’articolo 625 ovvero se ricorre una o più delle circostanze indicate all’articolo 61.

Le circostanze attenuanti diverse da quelle previste dagli art. 98 e 625 bis, concorrenti con una o più delle circostanze aggravanti di cui all’art. 625, non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a queste e le diminuzioni si operano sulla quantità della stessa risultante dall’aumento conseguente alle predette circostanze aggravanti.

L’eventuale comma dell’articolo ricompreso fra parentesi quadre è stato abrogato.

[adrotate group=”10″]

Aggiornato al 1 gennaio 2020
Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale in casi di discordanza rispetto al presente.
[adrotate group=”12″]

Massime correlate

Cass. pen. n. 31345/2017

Ai fini della configurabilità del reato previsto dall’art. 624 bis c. p., rientrano nella nozione di privata dimora esclusivamente i luoghi nei quali si svolgono non occasionalmente atti della vita privata, e che non siano aperti al pubblico né accessibili a terzi senza il consenso del titolare, compresi quelli destinati ad attività lavorativa o professionale. (Nella specie la Corte ha escluso l’ipotesi prevista dall’art. 624 bis c. p. in relazione ad un furto commesso all’interno di un ristorante in orario di chiusura).

[adrotate group=”12″]

Cass. pen. n. 38236/2016

Ai fini della configurabilità del reato di cui all’art. 624 bis cod. pen. il camper costituisce un luogo di privata dimora solo se in concreto venga accertata la sua effettiva destinazione all’espletamento di attività tipiche della vita privata, diverse dal mero utilizzo come mezzo di locomozione.

[adrotate group=”12″]

Cass. pen. n. 32830/2011

Integra il tentato furto in abitazione (art. 56 e 624 bis c.p.) – e non il tentato furto aggravato dal fatto di essere commesso sul bagaglio dei viaggiatori (art. 56, 624 e 625, comma primo, n. 6 c.p.), la condotta di colui che si introduca in una struttura alberghiera e tenti ulteriormente di introdursi in alcune camere occupate dagli ospiti all’evidente scopo di impossessarsi dei loro effetti personali, considerato che la circostanza aggravante di cui all’art. 625, comma primo, n. 6 c.p. ricorre quando la sottrazione si riferisca al bagaglio dei viaggiatori depositato o in transito negli ambienti dell’albergo di comune frequentazione o accesso mentre essa non ricorre quando il bagaglio sia depositato in stanza o nell’appartamento assegnato al cliente.

[adrotate group=”12″]

Cass. pen. n. 10187/2011

Integra il reato di furto in abitazione (art. 624 bis c.p.), la condotta di colui che si impossessa di un portadocumenti sottraendolo dal cassetto della scrivania di uno studio odontoiatrico, considerato che è da ritenersi luogo destinato in tutto o in parte a privata dimora qualsiasi luogo nel quale le persone si trattengano per compiere, anche in modo transitorio e contingente, atti della loro vita privata.

[adrotate group=”12″]

Cass. pen. n. 4569/2011

Integra il delitto di furto in abitazione (art. 624 bis c.p.), la condotta di colui che commetta il furto all’interno di un campo di tennis inserito in un complesso alberghiero, considerato che esso costituisce pertinenza dell’albergo e luogo nel quale i soggetti che ivi si intrattengono, anche solo per svolgere attività ludica, pongono in essere atti relativi alla propria sfera privata.

[adrotate group=”12″]

Cass. pen. n. 33993/2010

Integra il delitto di furto in abitazione (art. 624 bis c.p.) la condotta di colui che commetta il furto all’interno di uno stabilimento nell’area adibita a deposito merci, considerato che lo stabilimento rappresenta uno degli snodi fondamentali in cui si svolge la “vita privata”dell’imprenditore, atteso che i beni prodotti devono essere necessariamente depositati al suo interno al fine di organizzare e stabilire quantità correlate all’andamento prevedibile della domanda nonchè cadenze e prezzi di vendita.

[adrotate group=”12″]

Cass. pen. n. 32093/2010

Integra il reato previsto dall’art. 624 bis c.p. la condotta di colui che, per commettere un furto, si introduca in una baracca adibita a spogliatoio di un cantiere edile, poiché il concetto di privata dimora è più ampio di quello di abitazione, ricomprendendo ogni luogo non pubblico che serva all’esplicazione di attività culturali, professionali e politiche.

[adrotate group=”12″]

Cass. pen. n. 30957/2010

La nozione di “privata dimora”nella fattispecie di furto in abitazione è più ampia di quella di “abitazione”, in quanto va riferita al luogo nel quale la persona compia, anche in modo transitorio e contingente, atti della vita privata (Fattispecie relativa a furto commesso all’interno di un bar).

[adrotate group=”12″]

Cass. pen. n. 22725/2010

Luogo destinato in tutto o in parte a privata dimora, nel delitto di furto in abitazione, è qualsiasi luogo nel quale le persone si trattengano per compiere, anche in modo transitorio e contingente, atti della loro vita privata. (Fattispecie relativa a furto commesso all’interno del ripostiglio di un esercizio commerciale).

[adrotate group=”12″]

Cass. pen. n. 21881/2010

Risponde del delitto di furto in abitazione consumato e non tentato colui che, pur non essendosi allontanato dall’abitazione, abbia occultato in una borsa, conservandone il controllo, la refurtiva, così acquisendone il possesso.

[adrotate group=”12″]

Cass. pen. n. 13582/2010

Integra il reato di furto in abitazione (art. 624 bis c.p.), la condotta di colui che si impossessi – previamente sottraendoli al legittimo detentore – di beni mobili mediante l’introduzione nell’abitazione del soggetto passivo a seguito di consenso di quest’ultimo carpito con l’inganno. (In applicazione del principio di cui in massima la S.C. ha ritenuto immune da censure la decisione con cui il giudice di appello ha confermato la responsabilità, in ordine al reato di cui all’art. 624 bis, c.p., degli imputati, i quali si erano introdotti nell’abitazione di due ottantenni convincendoli a sottoporsi a visita medica per ottenere un aumento di pensione e alla necessità di compilare relativo modulo).

[adrotate group=”12″]

Cass. pen. n. 37908/2009

Integra il reato previsto dall’art. 624-bis c.p., la condotta del soggetto che, per commettere un furto, si introduca all’interno di una farmacia durante l’orario di apertura, poiché il concetto di privata dimora è più ampio di quello di abitazione, ricomprendendo tutti i luoghi non pubblici nei quali le persone si trattengano per compiere, anche in modo transitorio e contingente, atti della vita privata.

[adrotate group=”12″]

Cass. pen. n. 40245/2008

Integra il delitto di furto in abitazione la condotta di colui che sottragga del danaro dal cestino delle offerte custodito in una sagrestia, la quale, in quanto funzionale allo svolgimento di attività complementari a quelle di culto, serve non solo l’edificio sacro, ma altresì la casa canonica e dunque deve ritenersi luogo destinato in tutto o in parte a «privata dimora » trattandosi di luogo in cui l’ingresso può essere selezionato a iniziativa di chi ne abbia la disponibilità.

[adrotate group=”12″]

Cass. pen. n. 28192/2008

Integra il delitto di cui all’art. 624 bis c.p. (furto in abitazione ), la condotta di colui che commetta il furto nella portineria di un condominio, in quanto la portineria di uno stabile condominiale rientra nell’ambito della tutela dei beni predisposta dall’art. 624 bis succitato, in ragione della sua destinazione a privata dimora ed essendo, in ogni caso, incontrovertibile la sua natura pertinenziale sia in riferimento all’unità immobiliare occupata dallo stesso portiere nello stesso stabile condominiale sia, pro quota, in riferimento a tutti gli altri appartamenti dell’anzidetto complesso.

[adrotate group=”12″]

Cass. pen. n. 36606/2006

Il delitto previsto dall’art. 624 bis c.p. (furto in abitazione o con strappo) costituisce figura autonoma di reato rispetto a quella di furto semplice di cui all’art. 624 stesso codice e non ipotesi aggravata di quest’ultimo. (Fattispecie concernente il furto di un’autovettura avvenuto nel cortile adiacente l’abitazione del proprietario di essa, in relazione alla quale la Corte ha ritenuto non corretto il giudizio di comparazione delle attenuanti generiche concesse al colpevole con la ritenuta circostanza aggravante del furto in abitazione, annullando la sentenza impugnata limitatamente al solo trattamento sanzionatorio). V. Corte cost., 24 aprile 2003 n. 137.

[adrotate group=”12″]

Cass. pen. n. 23402/2005

Il reato di cui all’art. 624 bis c.p. è configurabile ogniqualvolta il soggetto attivo del furto, per commettere il reato, si introduca in un luogo, che sia destinato ad essere abitato. Non è però necessario che il locale lo sia anche concretamente, essendo a tal fine sufficiente che abbia tale carattere o a seguito di una effettiva utilizzazione o per le modalità della sua sistemazione (ad es. arredamento), da cui sia desumibile lo scopo abitativo.

[adrotate group=”12″]

Cass. pen. n. 43671/2003

L’ipotesi di reato delineata dall’art. 624 bis c.p. (introdotto dall’art. 2 secondo comma della L. n. 128 del 2001), in tema di furto in abitazione, esplicitamente amplia, attraverso la definizione del luogo come «destinato in tutto o in parte a privata dimora», la portata della previsione, così da comprendere in essa tutti quei luoghi nei quali le persone si trattengono per compiere, anche in modo transitorio e contingente, atti della loro vita (studi professionali, stabilimenti industriali o, come nella fattispecie relativa a furto in un negozio di ferramenta, esercizi commerciali).

[adrotate group=”12″]

Cass. pen. n. 18810/2003

Integra il reato previsto dall’art. 624 bis c.p., la condotta di colui che per commettere un furto si introduca nello spogliatoio di un ristorante, poiché il concetto di privata dimora è più ampio di quello di abitazione e vi rientra ogni luogo non pubblico che serva all’esplicazione di attività culturali, professionali e politiche.

[adrotate group=”12″]

[adrotate group=”11″]

Se la soluzione non è qui, contattaci

Non esitare, siamo a tua disposizione

Email

Esponi il tuo caso allegando, se del caso, anche dei documenti

Telefono

Una rapida connessione con gli avvocati del nostro team

Chat

On line ora! Al passo con i tempi per soddisfare le tue esigenze