Cass. pen. n. 298 del 15 gennaio 1990

Testo massima n. 1


Deve ritenersi ricorrere il delitto di rapina propria in luogo di quello di furto con strappo quando l'azione violenta in origine esercitata sulla cosa, per la particolare adesione o connessione della cosa medesima al corpo del possessore e per la resistenza da questi opposta, si estenda necessariamente alla persona del soggetto passivo; sussiste, infatti, l'estremo della violenza alla persona sia che essa venga usata alla stessa direttamente, sia che, insistendo sulla cosa, essa si traduca in una violenza che investe comunque il soggetto passivo.

Testo massima n. 2


Deve ritenersi ricorrere il delitto di rapina propria in luogo di quello di furto con strappo quando l'azione violenta in origine esercitata sulla cosa, per la particolare adesione o connessione della cosa medesima al corpo del possessore e per la resistenza da questi opposta, si estenda necessariamente alla persona del soggetto passivo; sussiste, infatti, l'estremo della violenza alla persona sia che essa venga usata alla stessa direttamente, sia che, insistendo sulla cosa, essa si traduca in una violenza che investe comunque il soggetto passivo.

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