14 Mag Cassazione penale Sez. V sentenza n. 40829 del 7 settembre 2017
Testo massima n. 1
In tema di furto, ai fini della configurabilità dell’aggravante di cui all’art. 625, comma primo, n. 6 cod. pen. [ fatto commesso sul bagaglio dei viaggiatori ], si qualifica “viaggiatore” anche colui che utilizzi per gli spostamenti il proprio veicolo, essendo rilevante in tal senso non già l’entità della distanza percorsa o le ragioni del percorso ma lo spostamento in sé; costituiscono “bagaglio” le cose che il viaggiatore porta per le proprie necessità, comodità o utilità personali o, comunque, attinenti alla propria attività lavorativa o alla finalità del viaggio. [ Fattispecie in cui si è ritenuta sussistente l’aggravante in relazione ad una borsetta sottratta da un’auto parcheggiata, durante il periodo in cui il proprietario si era allontanato per una passeggiata ].
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