16 Mar Art. 625 bis — Circostanze attenuanti
Posted at 13:10h
in Codice penale
Fonti > Codice penale > Libro Secondo – Dei delitti in particolare > Titolo XIII – Dei delitti contro il patrimonio > Capo I – Dei delitti contro il patrimonio mediante violenza alle cose o alle persone
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L’eventuale comma dell’articolo ricompreso fra parentesi quadre è stato abrogato.
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Aggiornato al 1 gennaio 2020Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale in casi di discordanza rispetto al presente.[adrotate group=”12″]
Massime correlate
Cass. pen. n. 17915/2018
La circostanza attenuante ad effetto speciale di cui all’art. 625-bis cod. pen. è soggetta all’ordinario giudizio di comparazione tra circostanze eterogenee di cui all’art. 69 cod. pen., non potendo essere ad essa applicato lo speciale regime di esclusione del giudizio di bilanciamento previsto dall’art. 8, d.l. 13 maggio 1991, n.152 (convertito in legge 12 luglio 1991, n.203), per i reati di stampo mafioso, che non costituisce principio generale.
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