14 Mag Cassazione penale Sez. II sentenza n. 5813 del 26 gennaio 2000
Testo massima n. 1
In tema di ricettazione, al fine di stabilire la sussistenza dell’ipotesi di particolare tenuità di cui al capoverso dell’art. 648 c.p., non è sufficiente di per sè l’irrilevanza o la scarsa rilevanza economica della cosa oggetto di ricettazione, ma occorre avere riguardo al fatto nella sua globalità storico-giuridica apprezzandone l’incidenza antigiuridica sulla base di tutti gli elementi che, a parte il valore economico dell’oggetto ricettato, entrano nella componente dell’azione delittuosa, ivi compresa la personalità dell’agente. [ In applicazione del principio di cui in massima la S.C. ha annullato l’ordinanza del Gip che aveva rigettato la richiesta di applicazione della misura cautelare ritenendo che il possesso di un passaporto di provenienza delittuosa configurasse l’ipotesi di particolare tenuità prevista dall’art. 648 cpv. ].
Articoli correlati
[adrotate group=”13″]