14 Mag Cassazione penale Sez. II sentenza n. 9280 del 13 settembre 1991
Posted at 20:18h
in Massimario
Testo massima n. 1
Ai fini dell’applicazione dell’attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità, deve ritenersi che nel caso di ricettazione di assegni circolari e bancari già compilati, il danno cagionato dal reato non è solo quello del valore cartaceo dei relativi moduli, ma è quello rappresentato dall’importo recato dai titoli.
Articoli correlati
[adrotate group=”13″]