Cass. pen. n. 23419 del 12 maggio 2017

Testo massima n. 1


La causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto non è applicabile al reato di ricettazione anche nel caso in cui sia riconosciuta la circostanza attenuante del fatto di particolare tenuità, di cui al secondo comma dell'art. 648 c.p. (Fattispecie in tema di ricettazione di un motociclo).

Testo massima n. 2


L'istituto della particolare tenuità del fatto non è applicabile al reato di ricettazione attenuata di cui al secondo comma dell'art. 648 cod. pen., in quanto il limite di pena per esso previsto, pari a sei anni di reclusione, è superiore a quello richiesto per l'applicazione di detta causa di non punibilità.

Normativa correlata