14 Mag Cassazione penale Sez. II sentenza n. 23419 del 12 maggio 2017
Testo massima n. 1
La causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto non è applicabile al reato di ricettazione anche nel caso in cui sia riconosciuta la circostanza attenuante del fatto di particolare tenuità, di cui al secondo comma dell’art. 648 c.p. [ Fattispecie in tema di ricettazione di un motociclo ].
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Testo massima n. 1
L’istituto della particolare tenuità del fatto non è applicabile al reato di ricettazione attenuata di cui al secondo comma dell’art. 648 cod. pen., in quanto il limite di pena per esso previsto, pari a sei anni di reclusione, è superiore a quello richiesto per l’applicazione di detta causa di non punibilità.
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