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Art. 712 — Acquisto di cose di sospetta provenienza

Art. 712 — Acquisto di cose di sospetta provenienza

Chiunque, senza averne prima accertata la legittima provenienza, acquista o riceve a qualsiasi titolo cose, che, per la loro qualità o per la condizione di chi le offre o per la entità del prezzo , si abbia motivo di sospettare che provengano da reato , è punito con l’arresto fino a sei mesi o con l’ammenda non inferiore a dieci euro.

Alla stessa pena soggiace chi si adopera per fare acquistare o ricevere a qualsiasi titolo alcuna delle cose suindicate, senza averne prima accertata la legittima provenienza [ 713 ].

L’eventuale comma dell’articolo ricompreso fra parentesi quadre è stato abrogato.

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Aggiornato al 1 gennaio 2020
Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale in casi di discordanza rispetto al presente.
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Massime correlate

Cass. pen. n. 43929/2015

Ai fini della configurabilità del reato contravvenzionale di cui all’art. 712, comma primo cod. pen., non è necessario che l’acquirente abbia effettivamente nutrito dubbi sulla provenienza della merce, dovendo, invece, ritenersi sussistente il reato, ogni qualvolta l’acquisto avvenga in presenza di condizioni che obiettivamente avrebbero dovuto indurre al sospetto, indipendentemente dal fatto che questo vi sia stato o meno.

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Cass. pen. n. 12433/2010

Ai fini della configurabilità della contravvenzione di acquisto di cose di sospetta provenienza non occorre che sia accertata la provenienza delle cose da reato, perchè è richiesta solo la prova dell’acquisto o della ricezione, senza gli opportuni accertamenti, di cose rispetto alle quali l’agente abbia motivi di sospetto circa la loro provenienza, come indicati nell’art. 712 c.p..

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Cass. pen. n. 11999/2010

La condotta costitutiva del reato di acquisto di cose di sospetta provenienza, previsto dall’art. 712 c.p., può consistere anche nella detenzione di un bene a titolo precario o a scopo di custodia.

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Cass. pen. n. 47164/2005

L’incauto acquisto per uso personale di supporti audiovisivi, fonografici, informatici o multimediali non conformi alle prescrizioni della L. n. 633 del 1941 integra gli estremi della contravvenzione prevista dall’art. 712 c.p., mentre l’acquisto di cose di provenienza altrimenti illecita, ovvero non provenienti da reato, configura l’illecito amministrativo di cui all’art. 1, comma settimo, del D.L. 14 marzo 2005, n. 35, convertito nella L. 14 maggio 2005, n. 80.

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Cass. pen. n. 43084/2003

Non è configurabile l’elemento oggettivo della contravvenzione di cui all’art. 712 c.p. nella condotta di un soggetto che trovi e conservi il possesso di un oggetto, abbandonato da chi lo ha sottratto al legittimo proprietario, in quanto nel concetto di «acquisto di una cosa di sospetta provenienza», non può essere inclusa la mera “ricezione” di essa. (Nel caso all’esame della S.C. è stata esclusa la sussistenza del fatto illecito nell’impossessamento di un telefono cellulare, privo di scheda, di provenienza furtiva, rinvenuto abbandonato).

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Cass. pen. n. 10456/1998

Nella contravvenzione di cui all’art. 712 c.p., il bene incautamente acquistato rappresenta il «profitto» e non il «prezzo» del reato. Pertanto nel caso di acquisto di autoveicolo al quale siano state apportate alterazioni ai numeri identificativi del telaio o del motore la confisca del mezzo, non configurandosi un’ipotesi di illiceità intrinseca stante la possibilità di regolarizzazione amministrativa ai sensi dell’art. 74 c.s., non è obbligatoria ma semplicemente facoltativa, e può essere disposta dal giudice, in considerazione della natura e delle finalità di tale misura di sicurezza, solo ove sussista un collegamento non meramente occasionale tra l’oggetto, il reato e la possibilità di una futura reiterazione.

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Cass. pen. n. 9015/1997

Ai fini della configurabilità del reato contravvenzionale di cui all’art. 712, comma primo c.p., non è necessario che l’acquirente abbia effettivamente nutrito dubbi sulla provenienza della merce, dovendosi invece ritenere che il reato sussista ogni qualvolta l’acquisto avvenga in presenza di condizioni che obiettivamente avrebbero dovuto indurre al sospetto, indipendentemente dal fatto che questo vi sia stato o meno.

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Cass. pen. n. 6369/1996

La ratio della disposizione di cui all’art. 712 c.p. (acquisto di cose di sospetta provenienza) è rappresentata dalla finalità di evitare che venga agevolata la fruizione di profitti derivanti da delitti offensivi del patrimonio; tale ipotesi contravvenzionale non è pertanto configurabile qualora la ricezione della cosa da parte del soggetto attivo del reato avvenga senza scopo di uso, di sfruttamento o di altro corrispettivo. (In applicazione di tale principio la Corte ha escluso la sussistenza della contravvenzione de qua in un’ipotesi in cui l’agente aveva ricevuto e custodito per una sola notte un ciclomotore rubato, senza alcun corrispettivo, al solo fine di evitare che il mezzo circolasse sprovvisto di idonea illuminazione).

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Cass. pen. n. 2917/1995

In tema di acquisto di cose di sospetta provenienza (art. 712 c.p.), il motivo di sospetto circa la liceità della provenienza del bene non può farsi derivare dalla sola condizione di tossicodipendente dell’offerente, di cui non sia nota anche la precarietà economica e sociale; la necessità del tossicodipendente di fruire di denaro contante per l’acquisto di sostanze stupefacenti non può costituire, infatti, presunzione della illecita provenienza della cosa del medesimo posta in vendita, non potendosene escludere, in assenza di elementi sintomatici, l’appartenenza al venditore.

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Cass. pen. n. 5361/1994

Ai fini della configurabilità della contravvenzione di incauto acquisto non è necessaria la dimostrazione rigorosa della provenienza da reato delle cose ricevute dall’agente, in quanto l’illecito si concreta allorché tale provenienza sia oggettivamente ipotizzabile per la qualità dei beni, per il loro prezzo o per la condizione dell’offerente; a tal fine non può ragionevolmente ritenersi idoneo motivo per sospettare di una loro provenienza da reato il possesso di animali, da parte dell’alienante, avente origine nella cattura di bestie randagie o allontanatesi dai loro proprietari; tale comportamento, di per sé, non integra infatti il reato di furto né altra condotta penalmente sanzionabile. (Fattispecie in tema di acquisto di gatti randagi da parte di un istituto universitario di ricerca).

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Cass. pen. n. 8/1993

Concreta il reato di ricettazione, e non la contravvenzione di incauto acquisto (art. 712 c.p.) il ricevere un assegno circolare in bianco. Questo è, infatti, un documento che, per natura e destinazione, è in possesso esclusivamente della banca emittente. Sicché, il privato che lo detenga è consapevole dell’illiceità del commercio di documento appartenente ad una determinata ed individuabile impresa bancaria.

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Cass. pen. n. 8007/1992

Ai fini della sussistenza della contravvenzione di cui all’art. 712 c.p. (incauto acquisto), non è necessario che si dimostri la provenienza da reato delle cose acquistate, diversamente da quanto richiesto dall’art. 648 c.p. in tema di ricettazione e dall’art. 709 c.p. in materia di omessa denuncia di cose provenienti da delitto, bastando che le cose acquistate o, comunque, ricevute diano motivo di sospetto che provengano da reato a cagione della loro qualità o per la condizione di chi le offre ed anche per l’entità del prezzo, e pertanto, in base alle tre circostanze indizianti alternativamente indicate dal legislatore nell’art. 712 c.p., in quanto l’essenza della contravvenzione in oggetto sta proprio nella disobbedienza all’obbligo di accertare preventivamente la provenienza della cosa.

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Cass. pen. n. 9271/1991

Il dolo eventuale non è compatibile con il delitto di ricettazione poiché la rappresentazione dell’eventualità che la cosa che si acquista, o comunque si riceve, provenga da delitto equivale al dubbio, mentre l’elemento psicologico della ricettazione esige la piena consapevolezza della provenienza delittuosa dell’oggetto. Per contro il dubbio motivato dalla rappresentazione della possibilità dell’origine delittuosa dell’oggetto per circostanze idonee a suscitare perplessità sulla lecita provenienza dello stesso, integra la specifica ipotesi di reato prevista dall’art. 712 c.p., che punisce l’acquisto di cose di sospetta provenienza.

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Cass. pen. n. 7797/1991

In tema di acquisto di cose di sospetta provenienza (art. 712 c.p.), a differenza del reato di ricettazione, non è richiesta la certezza della provenienza da delitto delle cose acquistate, essendo sufficiente la sussistenza del dubbio sulla provenienza delle cose da reato e l’acquisto senza i necessari accertamenti sulla loro provenienza legittima.

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Cass. pen. n. 4077/1990

In tema di ricettazione, la prova del dolo può essere desunta da qualsiasi elemento anche indiretto e, quindi, anche da quelli indicati nell’art. 712 c.p. quando essi siano così univoci da generare in qualsiasi persona la certezza che non possa trattarsi di cose legittimamente possedute da colui che le offre.

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Cass. pen. n. 17237/1989

Il criterio distintivo tra il delitto di ricettazione e la contravvenzione prevista dall’art. 712 c.p. deve ricercarsi nell’elemento psicologico, che nel primo reato si concreta nella certezza, da parte dell’agente, della provenienza delittuosa della cosa acquistata o ricevuta, mentre nella contravvenzione è costituito dal colposo mancato accertamento di quella provenienza.

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Cass. pen. n. 596/1989

In tema di ricettazione la scienza dell’agente in ordine all’origine delittuosa della cosa può desumersi da qualsiasi elemento, ivi compresi quelli considerati dall’art. 712 c.p., quando i sospetti sulla legittimità della provenienza siano così gravi ed univoci da generare, in qualsiasi persona di normale levatura intellettuale e secondo la comune esperienza, la certezza che non possa trattarsi di cosa legittimamente posseduta da chi la detiene e la offre.

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Cass. pen. n. 2790/1987

Per affermare la penale responsabilità in ordine al reato di incauto acquisto, ascrivibile a titolo di colpa — a differenza del delitto di ricettazione — è sufficiente che l’agente abbia omesso i necessari accertamenti anche in ordine ad una sola delle circostanze indizianti indicate nella norma incriminatrice, tale da legittimare il sospetto della illegittima provenienza della cosa.

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Cass. pen. n. 10695/1986

Ricorre l’elemento materiale della ricettazione anche quando la cosa di provenienza delittuosa venga rinvenuta non solo sulla persona del soggetto, ma anche nella sua abitazione o in luogo dove egli abbia la disponibilità immediata ed esclusiva delle cose ripostevi, mentre l’elemento psicologico può essere desunto anche dagli elementi considerati dall’art. 712 c.p. (incauto acquisto), allorquando i sospetti sulla legittimità della provenienza della cosa siano così gravi ed univoci da ingenerare in qualunque persona di levatura intellettuale normale e secondo la comune esperienza o conoscenza la certezza della provenienza delittuosa della cosa. (Nella specie, relativa a ritenuta sussistenza della ricettazione, una carabina cal. 22 con matricola punzonata, risultata rubata, era stata rinvenuta in una cassapanca sita in un locale, adibito a deposito, nell’azienda dell’imputato).

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