Art. 711 – Codice penale – Apertura arbitraria di luoghi o di oggetti
Fonti > Codice Penale > Libro terzo - Delle contravvenzioni in particolare > Titolo I - Delle contravvenzioni di polizia > Capo I - Delle contravvenzioni concernenti la polizia di sicurezza > Sezione III - Delle contravvenzioni concernenti la prevenzione di talune specie di reati
[Chiunque, esercitando il mestiere di fabbro o di chiavaiuolo, ovvero un altro simile mestiere, apre serrature o altri congegni analoghi apposti a difesa di un luogo o di un oggetto, su domanda di chi non sia da lui conosciuto come proprietario o possessore del luogo o dell'oggetto, o come un loro incaricato, è punito con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda da lire ventimila a quattrocentomila.]
Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
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