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Cassazione penale Sez. II sentenza n. 2790 del 7 marzo 1987

Cassazione penale Sez. II sentenza n. 2790 del 7 marzo 1987

Testo massima n. 1

Per affermare la penale responsabilità in ordine al reato di incauto acquisto, ascrivibile a titolo di colpa — a differenza del delitto di ricettazione — è sufficiente che l’agente abbia omesso i necessari accertamenti anche in ordine ad una sola delle circostanze indizianti indicate nella norma incriminatrice, tale da legittimare il sospetto della illegittima provenienza della cosa.

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