Cass. pen. n. 2790 del 7 marzo 1987
Testo massima n. 1
Per affermare la penale responsabilità in ordine al reato di incauto acquisto, ascrivibile a titolo di colpa — a differenza del delitto di ricettazione — è sufficiente che l'agente abbia omesso i necessari accertamenti anche in ordine ad una sola delle circostanze indizianti indicate nella norma incriminatrice, tale da legittimare il sospetto della illegittima provenienza della cosa.