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Cassazione penale Sez. VI sentenza n. 17237 del 7 dicembre 1989

Cassazione penale Sez. VI sentenza n. 17237 del 7 dicembre 1989

Testo massima n. 1

Il criterio distintivo tra il delitto di ricettazione e la contravvenzione prevista dall’art. 712 c.p. deve ricercarsi nell’elemento psicologico, che nel primo reato si concreta nella certezza, da parte dell’agente, della provenienza delittuosa della cosa acquistata o ricevuta, mentre nella contravvenzione è costituito dal colposo mancato accertamento di quella provenienza.

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