Cass. pen. n. 7797 del 24 luglio 1991
Testo massima n. 1
In tema di acquisto di cose di sospetta provenienza (art. 712 c.p.), a differenza del reato di ricettazione, non è richiesta la certezza della provenienza da delitto delle cose acquistate, essendo sufficiente la sussistenza del dubbio sulla provenienza delle cose da reato e l'acquisto senza i necessari accertamenti sulla loro provenienza legittima.