Avvocato.it

Cassazione penale Sez. II sentenza n. 10456 del 5 ottobre 1998

Cassazione penale Sez. II sentenza n. 10456 del 5 ottobre 1998

Testo massima n. 1

Nella contravvenzione di cui all’art. 712 c.p., il bene incautamente acquistato rappresenta il «profitto» e non il «prezzo» del reato. Pertanto nel caso di acquisto di autoveicolo al quale siano state apportate alterazioni ai numeri identificativi del telaio o del motore la confisca del mezzo, non configurandosi un’ipotesi di illiceità intrinseca stante la possibilità di regolarizzazione amministrativa ai sensi dell’art. 74 c.s., non è obbligatoria ma semplicemente facoltativa, e può essere disposta dal giudice, in considerazione della natura e delle finalità di tale misura di sicurezza, solo ove sussista un collegamento non meramente occasionale tra l’oggetto, il reato e la possibilità di una futura reiterazione.

[adrotate group=”13″]

Se la soluzione non è qui, contattaci

Non esitare, siamo a tua disposizione

Email

Esponi il tuo caso allegando, se del caso, anche dei documenti

Telefono

Una rapida connessione con gli avvocati del nostro team

Chat

On line ora! Al passo con i tempi per soddisfare le tue esigenze