14 Mag Cassazione penale Sez. II sentenza n. 19673 del 28 aprile 2003
Testo massima n. 1
La fattispecie criminosa prevista dall’art. 648 c.p. è comprensiva di una multiforme serie di attività successive ed autonome, rispetto alla consumazione del delitto presupposto, finalizzate al conseguimento di un profitto [ acquisto, ricezione, occultamento o qualunque forma di intervento nel fare acquistare il bene ]. Ne consegue che integra gli estremi del delitto di ricettazione colui che si intromette nella catena di possibili condotte, successive ad un delitto già consumato, essendo consapevole dell’origine illecita del bene e determinato dal fine di procurare a sé o ad altri un profitto. [ In applicazione di tale principio la S.C. ha ritenuto corretta la qualificazione del giudice di merito che aveva ritenuto integrato il reato di cui all’art. 648 c.p. nella condotta dell’imputato il quale, per incarico e nel domicilio di un complice, aveva provveduto ad alterare i numeri del telaio di varie auto di provenienza furtiva ].
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