Cass. pen. n. 3286 del 1 febbraio 2005
Testo massima n. 1
Sussiste un rapporto di specialità tra le disposizioni della legge n. 248 del 2000, in materia di diritto di autore, relativamente all'ipotesi di acquisto di supporti audiovisivi, fotografici, informatici o multimediali non conformi alle prescrizioni di legge, e il reato di ricettazione, atteso che l'estrema specificità della disciplina speciale a tutela del diritto di autore rende tali condotte illecite del tutto ricomprensibili nella più generica previsione di cui all'art. 648 c.p., tutelando la legge n. 248 del 2000 anche gli interessi patrimoniali, alla pari del delitto di ricettazione.
Testo massima n. 2
Sussiste un rapporto di specialità tra le disposizioni della legge n. 248 del 2000, in materia di diritto di autore, relativamente all'ipotesi di acquisto di supporti audiovisivi, fotografici, informatici o multimediali non conformi alle prescrizioni di legge, e il reato di ricettazione, atteso che l'estrema specificità della disciplina speciale a tutela del diritto di autore rende tali condotte illecite del tutto ricomprensibili nella più generica previsione di cui all'art. 648 c.p., tutelando la legge n. 248 del 2000 anche gli interessi patrimoniali, alla pari del delitto di ricettazione.