16 Mar Art. 15 — Materia regolata da più leggi penali o da più disposizioni della medesima legge penale
Quando più leggi penali o più disposizioni della medesima legge penale regolano la stessa materia, la legge o la disposizione di legge speciale deroga alla legge o alla disposizione di legge generale, salvo che sia altrimenti stabilito [ 68 ].
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Aggiornato al 1 gennaio 2020Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale in casi di discordanza rispetto al presente.[adrotate group=”12″]
Massime correlate
Cass. pen. n. 20664/2017
Nella materia del concorso apparente di norme non operano criteri valutativi diversi da quello di specialità previsto dall’art.15 cod.pen., che si fonda sulla comparazione della struttura astratta delle fattispecie, al fine di apprezzare l’implicita valutazione di correlazione tra le norme, effettuata dal legislatore.
Cass. pen. n. 11540/2017
Il reato di cui all’art. 374 bis cod. pen., si pone in rapporto di specialità rispetto al delitto di falso ideologico in certificati commesso da persone esercenti un servizio di pubblica necessità, in quanto si differenzia da questo per la funzione della falsa rappresentazione e per la destinazione dell’atto, ivi contemplato, all’autorità giudiziaria.
Cass. pen. n. 4459/2017
Il sequestro conservativo è una misura irrevocabile, per cui la mancata proposizione del riesame ai sensi dell’art. 318 cod. proc. pen. ne determina la definitività. (In applicazione del principio, la Corte ha dichiarato inammissibile il motivo di ricorso con cui era stato impugnato il provvedimento di rigetto della richiesta di riesame del sequestro conservativo, in precedenza non impugnato, avente ad oggetto somme di denaro poste a garanzia del pagamento delle spese di giustizia).
Cass. pen. n. 6597/2014
Il delitto di sostituzione di persona non è assorbito in altra figura criminosa, in presenza di un unico fatto, contemporaneamente riconducibile sia alla previsione di cui all’art. 494 cod. pen. sia a quella di altra norma a tutela della fede pubblica. (In applicazione di tale principio, la Corte ha escluso il concorso apparente di norme tra i reati di sostituzione di persona e falsità in certificati nella condotta dell’imputato, che aveva falsificato la carta d’identità del soggetto, cui successivamente si era sostituito per commettere ulteriori reati).
Cass. pen. n. 5793/2014
Il delitto di illecita concorrenza con violenza o minaccia concorre e non è assorbito nel reato di estorsione, trattandosi di fattispecie preordinate alla tutela di beni giuridici diversi: la disposizione di cui all’art. 513 bis cod. pen. ha come scopo la tutela dell’ordine economico e, quindi, del normale svolgimento delle attività produttive a esso inerenti, mentre il reato di estorsione tende a salvaguardare prevalentemente il patrimonio dei singoli.
Cass. pen. n. 1856/2014
L’art. 642 cod. pen., strutturato come una norma penale mista del tutto peculiare, prevede nei suoi commi primo e secondo cinque diverse fattispecie di reato – in particolare, il danneggiamento dei beni assicurati e la falsificazione o alterazione della polizza, nel comma primo; la mutilazione fraudolenta della propria persona, la denuncia di un sinistro non avvenuto e la falsificazione o alterazione della documentazione relativi al sinistro, nel comma secondo – che, ove ricorrano gli estremi fattuali, possono concorrere fra loro. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto configurabile il concorso di reati nel caso di fraudolenta distruzione della cosa propria e di fraudolenta esagerazione del danno).
Cass. pen. n. 933/2014
I reati di cui agli artt. 629 cod. pen. e 12, comma quinto, D.Lgs. 25 luglio 1998 n. 286 possono concorrere, in quanto le relative fattispecie incriminatrici sono poste a tutela di beni diversi (rispettivamente l’inviolabilità del patrimonio e della libertà personale il primo, la sicurezza interna il secondo) ed integrate da condotte differenti (in particolare, integrate quelle del primo delitto da violenza e minacce finalizzate a procurarsi un ingiusto profitto, quella del secondo da condotta di favoreggiamento della permanenza sul territorio di stranieri extracomunitari irregolari).
Cass. pen. n. 46223/2013
Il reato di favoreggiamento dell’immigrazione clandestina di una prostituta è assorbito in quello, più grave, di favoreggiamento della prostituzione, qualora la condotta sia unica dal punto di vista storico e naturalistico, in virtù della clausola di riserva contenuta nell’art. 12, comma quinto, del D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286.
Cass. pen. n. 1963/2011
In caso di concorso tra disposizione penale incriminatrice e disposizione amministrativa sanzionatoria in riferimento allo stesso fatto, deve trovare applicazione esclusivamente la disposizione che risulti speciale rispetto all’altra all’esito del confronto tra le rispettive fattispecie astratte.
Cass. pen. n. 1235/2011
In caso di concorso di norme penali che regolano la stessa materia, il criterio di specialità (art. 15 c.p.) richiede che, ai fini della individuazione della disposizione prevalente, il presupposto della convergenza di norme può ritenersi integrato solo in presenza di un rapporto di continenza tra le norme stesse, alla cui verifica deve procedersi mediante il confronto strutturale tra le fattispecie astratte configurate e la comparazione degli elementi costitutivi che concorrono a definirle.
Cass. pen. n. 31735/2010
I reati di sequestro di persona, rapina e tentato omicidio possono concorrere tra loro non sussistendo alcun rapporto di consunzione o sussidiarietà tra gli stessi, attesa la diversità dei beni giuridici tutelati che, da un lato, non consente di ritenere assorbiti tra loro gli interessi tutelati dalle fattispecie di sequestro di persona e rapina e, dall’altro, esclude che tali ultime condotte costituiscano il necessario antefatto del delitto di tentato omicidio. (In motivazione la Corte ha aggiunto che non è applicabile il criterio della consunzione, in quanto il tentato omicidio non comprende in sè i fatti di rapina e sequestro di persona, nè esaurisce l’intero disvalore del fatto concreto).
Cass. pen. n. 18514/2010
L’omicidio volontario di donna in stato di gravidanza non assorbe il reato di procurato aborto, trovando applicazione in simile ipotesi la disposizione sul concorso formale di reati e non quella sul concorso apparente di norme.
Cass. pen. n. 6775/2005
Il delitto di violenza sessuale (nella specie, di gruppo: art. 609 octies c.p.), considerato come circostanza della forma aggravata dell’omicidio, se commesso in un unico contesto temporale, non concorre formalmente con esso, ma in esso resta assorbito, confluendo nella figura del reato complesso in senso stretto di cui all’art. 84, comma primo, c.p., punibile con la pena dell’ergastolo.
Cass. pen. n. 47972/2004
Per il principio di specialità di cui all’art. 15 c.p. non è configurabile il delitto di violenza privata qualora la violenza (fisica o morale) sia stata usata direttamente ed esclusivamente per uno dei fini particolari previsti da altre ipotesi di reato, quale il sequestro di persona, allorché la violenza esercitata sulla vittima sia stata unicamente rivolta a privarla della libertà.
Cass. pen. n. 19607/2004
Il delitto di turbata libertà degli incanti (art. 353 c.p.) ha natura plurioffensiva, tutelando la norma non solo la libertà di partecipare alle gare nei pubblici incanti, ma anche la libertà di chi vi partecipa ad influenzarne l’esito, secondo la libera concorrenza ed il gioco della maggiorazione delle offerte. Ne consegue che, in base al principio di specialità espresso dall’art. 15 c.p., tale delitto non può concorrere con quello di estorsione (art. 629 c.p.), con la conseguenza che quest’ultimo deve ritenersi assorbito nel primo.
Cass. pen. n. 49536/2003
Atteso il carattere residuale del reato di abuso di ufficio previsto dall’art. 323 c.p., anche dopo la novella della L. 16 luglio 1997, n. 234, deve escludersi, in applicazione della regola della specialità sancita dall’art. 15 c.p., il concorso formale di tale reato con quelli, più gravi, di violenza privata e lesioni, aggravati entrambi ex art. 61, n. 9 c.p.
Cass. pen. n. 23438/2003
La disposizione dell’art. 20, comma quinto, della legge n. 40 del 1998 (oggi trasfusa in quella dell’art. 22, comma 10, D.L.vo 286 del 1998), la quale punisce il fatto del datore di lavoro che occupa alle proprie dipendenze cittadini extracomunitari privi del permesso di soggiorno, non è speciale rispetto a quella di cui all’art. 10, comma quinto, della stessa legge (oggi art. 12, comma 5, D.L.vo citato) che prevede il reato di favoreggiamento della permanenza di stranieri nel territorio dello Stato in condizioni di illegalità. Ne consegue che i due reati possono concorrere tra di loro.
Cass. pen. n. 18100/2003
Qualora il delitto di cui all’art. 73 D.P.R. n. 309/90 sia commesso anche avvalendosi della forza intimidatrice dell’appartenenza ad una associazione mafiosa, la collaborazione prestata per evitare che l’attività criminosa sia portata a conseguenze ulteriori individua una attenuante che si colloca in rapporto di specialità rispetto a quella prevista per la dissociazione sia perché specifica in relazione ai reati in materia di stupefacenti sia perché più favorevole prevedendo una riduzione della pena dalla metà ai due terzi.
Cass. pen. n. 32363/2002
Non sussiste rapporto di specialità (art. 15 c.p.) tra il delitto di maltrattamenti in famiglia (art. 572 c.p.) e quello di riduzione in schiavitù (art. 600 c.p.), trattandosi di reati che tutelano interessi diversi – la correttezza dei rapporti familiari nella prima ipotesi, lo status libertatis dell’individuo nella seconda – e che presentano un diverso elemento materiale, in quanto nell’ipotesi dell’art. 572 c.p. è necessario che un componente della famiglia sottoponga un altro a vessazioni, mentre nel caso di riduzione in schiavitù è necessario che un soggetto eserciti su un altro individuo un diritto di proprietà, con la conseguenza che le due ipotesi di reato, sussistendone i presupposti, possono concorrere.
Cass. pen. n. 24847/2002
In tema di detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici, la detenzione di una scheda contraffatta (pic card) per la decrittazione delle trasmissioni a pagamento (pay-tv) configura il reato di cui all’art. 615 quater c.p., ma non rientra nella previsione di cui all’art. 171 octies della L. n. 248 del 2000 che invece concerne la tutela del diritto di autore, con la conseguenza che tra le due previsioni non sussiste alcun rapporto di specialità.
Cass. pen. n. 41928/2001
La fattispecie criminosa di cui all’art. 316 ter c.p. (inserito dall’art. 4 della legge 29 settembre 2000, n. 300) che sanziona l’indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato costituisce norma sussidiaria rispetto al reato di truffa di cui all’art. 640 bis c.p. il quale esaurisce l’intero disvalore del fatto ed assorbe l’interesse tutelato dalla prima previsione. Ne consegue che il reato di cui all’art. 316 ter può trovare applicazione solo ove non ricorra la fattispecie di cui all’art. 640 bis c.p.
Cass. pen. n. 35773/2001
Sussiste concorso materiale tra i reati previsti dalle norme relative alla prevenzione degli infortuni sul lavoro ed i reati di omicidio colposo e lesioni personali colpose, atteso che la diversa natura dei reati medesimi (i primi di pericolo e di mera condotta, i secondi di danno e di evento), il diverso elemento soggettivo (la colpa generica nei primi, la colpa specifica nei secondi, nell’ipotesi aggravate di cui al comma 2 dell’art. 589 e al comma 3 dell’art. 590), i diversi interessi tutelati (la prevalente finalità di prevenzione dei primi, e lo specifico bene giuridico della vita e dell’incolumità individuale protetto dai secondi), impongono di ritenere non applicabile il principio di specialità di cui all’art. 15 del codice penale.
Cass. pen. n. 2752/2000
L’art. 2, primo comma, legge 23 dicembre 1986, n. 898 punisce chiunque, mediante l’esposizione di dati o notizie falsi, consegue indebitamente per sé o per altri, aiuti, premi, indennità, restituzioni, contributi o altre erogazioni a carico totale o parziale del Fondo Europeo Agricolo di Orientamento e Garanzia. Data la struttura della norma, risulta che “l’esposizione di dati o notizie falsi” è requisito essenziale per la configurazione della fattispecie; ne deriva che detto reato non può concorrere con il delitto di falso previsto dall’art. 483 c.p., sussistendo concorso apparente di norme, ai sensi dell’art. 15 c.p., in quanto tutti gli elementi previsti dall’art. 483 c.p. sono ricompresi (e quindi assorbiti) nella fattispecie di cui all’art. 2 della legge citata, sicché quest’ultima risulta avere come elemento specializzante, rispetto al falso, l’indebita percezione del contributo del Fondo Europeo sopra citato.
Cass. pen. n. 14718/1999
Sussiste concorso apparente di norme tra il delitto di violenza privata (art. 610 c.p.) e quello di abuso di autorità mediante ingiurie nei confronti di inferiore di grado (art. 196 c.p.m. p.), che rimane dunque assorbito nel primo. Nel delitto di cui all’art. 610 c.p., infatti, il soggetto attivo, con violenza o minaccia, mira a costringere la vittima a fare, tollerare od omettere qualche cosa, mentre, nel reato militare, la minaccia di ingiusto danno, formulata dal superiore nei confronti dell’inferiore, è fine a sé stessa, poiché la norma non specifica lo scopo che l’agente intende raggiungere.
Cass. pen. n. 13299/1999
In tema di falsità materiale in atto pubblico, si realizza concorso apparente di norme tra le disposizioni degli artt. 469 c.p. (contraffazione delle impronte di pubblica autenticazione e certificazione) e 476 stesso codice (falsità materiale commessa da pubblico ufficiale in atti pubblici) nel caso in cui la falsificazione concerna un atto notarile. Invero, la fattispecie ex art. 476 c.p., avendo carattere più generale, coinvolge quella di cui all’art. 469 c.p. che ha per oggetto solo un aspetto del documento falsificato e cioè l’impronta del sigillo notarile.
Cass. pen. n. 11568/1999
Sussiste concorso apparente di norme tra il reato previsto dall’art. 483 c.p. (falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico) e quello di cui all’art. 2 legge 23 dicembre 1986 n. 898; invero tutti gli elementi presenti nella fattispecie criminosa di cui all’art. 483 c.p. sono compresi (e quindi assorbiti) nella fattispecie di cui alla legge del 1986, che presenta l’elemento «specializzante» dell’indebita percezione del contributo del Fondo europeo. (Fattispecie in cui il ricorrente, assolto perché il fatto non è previsto dalla legge come reato con riferimento al delitto di frode comunitaria — in quanto i contributi erogabili a seguito delle mendaci dichiarazioni non avrebbero superato i 20 milioni di lire — era stato condannato, in relazione al medesimo episodio, per il reato ex art. 483 c.p. La Suprema Corte, enunciando il principio di cui sopra, in applicazione dell’art. 15 c.p., ha annullato senza rinvio la sentenza del giudice di merito).
Cass. pen. n. 4062/1999
Tra il reato di istigazione alla corruzione propria di cui all’art. 322, secondo comma, c.p. e quello di subornazione, previsto dall’art. 377 c.p., nel testo risultante dall’art. 11, sesto comma, del D.L. 8 giugno 1992, n. 306, convertito nella L. 7 agosto 1992, n. 356, qualora l’attività illecita dell’agente si rivolga nei confronti del consulente tecnico del pubblico ministero, intercorre un rapporto di specialità ai sensi dell’art. 15 c.p. in virtù del quale deve trovare applicazione solo l’art. 377 c.p., sia in relazione al profilo soggettivo, per la specificità della persona coinvolta (sempre che abbia già assunto la veste di testimone per effetto di citazione a comparire), sia al profilo oggettivo, per la specificità dell’atto contrario ai doveri di ufficio, mirante, in sostanza, alla manipolazione dell’accertamento tecnico.
Cass. pen. n. 3926/1999
Tra il reato di corruzione e quello di finanziamento illecito dei partiti, deve ritenersi ammissibile il concorso formale in quanto diverse sono le condotte e diversi i beni giuridici tutelati dalle rispettive norme incriminatrici: il buon andamento della Pubblica Amministrazione, per quanto attiene alla corruzione, ed il metodo democratico, con riguardo all’altro reato.
Cass. pen. n. 12345/1998
Poiché il concorso apparente di norme coesistenti postula che una determinata norma incriminatrice speciale presenti in sè tutti gli elementi costitutivi di un’altra generale oltre che un elemento ulteriore cosiddetto specializzante, non può ravvisarsi alcun concorso di norme quando il giudice di merito escluda, in fatto, la presenza di un elemento costitutivo di una di esse, anche se tale esclusione riguardi un reato diverso da quelli cui si riferiscono le norme in concorso. (Nella specie, i giudici di merito, nell’affermare la responsabilità degli imputati per il reato di cui all’art. 1, comma primo, della legge 7 agosto 1982, n. 516, avevano escluso che gli imputati stessi avessero compiuto «artifici e raggiri» atti a indurre in errore lo Stato, essendosi limitati a non presentare le prescritte dichiarazioni dei redditi e dell’Iva. Oltre ad aver pronunciato condanna per tale reato, avevano anche dichiarato gli imputati responsabili del delitto di cui all’art. 4, comma primo, lett. b), della legge 7 agosto 1982, n. 516 per avere distrutto o comunque occultato la contabilità di alcune società di comodo da loro create, al fine di impedire la ricostruzione del volume di affari e l’individuazione dei clienti e fornitori, dichiarando assorbito in tale reato quello di truffa, pure contestato, per avere i prevenuti — con artifici e raggiri consistiti nella creazione di società di comodo e altre attività illecite — indotto in errore la pubblica amministrazione non versando l’Iva fatturata e riscossa. La Corte Suprema, enunciando il principio di cui sopra, ha annullato la sentenza impugnata nella parte in cui i giudici di merito avevano dichiarato assorbito il reato di truffa, chiarendo che — dopo l’affermazione che gli imputati non avevano compiuto «artifici e raggiri» — avrebbero dovuto dichiarare insussistente il reato di truffa).
Cass. pen. n. 11640/1998
Il delitto di frode in commercio di cui all’art. 515 c.p. non viene assorbito, ma concorre con l’illecito amministrativo previsto dall’art. 44 della legge 4 luglio 1967 n. 580 sulla produzione di pasta alimentare di grano duro. Le due norme, infatti, riguardano due oggetti giuridici diversi, in quanto la norma di cui all’art. 515 c.p. tutela l’interesse degli acquirenti alla correttezza ed alla lealtà degli scambi commerciali, mentre le disposizioni della legge 580 del 1967 tutelano la salute pubblica e l’interesse pubblico alla regolarità nell’impiego di ingredienti destinati all’alimentazione.
Cass. pen. n. 7516/1998
In ipotesi di concorso delle imputazioni di oltraggio e di lesioni volontarie aggravate dalla qualità di pubblico ufficiale, ai sensi dell’art. 61, n. 10, c.p., devono trovare applicazione entrambe le norme, in considerazione dei differenti beni giuridici protetti dalle due previsioni legislative. Non può, infatti, operare, in tal caso il principio di specialità di cui all’art. 15 c.p., perché la disposizione presuppone che più norme incriminatrici regolino la stessa materia, abbiano, cioè la stessa obiettività giuridica, intesa nel senso di identità del bene protetto.
Cass. pen. n. 4796/1998
A seguito dell’entrata in vigore del nuovo codice della strada, approvato con il decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, l’inottemperanza all’invito impartito dalla competente autorità di presentarsi, entro il termine stabilito nell’invito medesimo, ad uffici di polizia per fornire informazioni o esibire documentazione ai fini dell’accertamento di violazioni amministrative previste dal detto codice, non è punibile ai sensi dell’art. 650 c.p., poiché il comma ottavo dell’art. 180 del nuovo codice della strada sanziona tal genere di inottemperanze con pena pecuniaria amministrativa, di tal che detta condotta non costituisce più illecito penale, in applicazione del principio di specialità di cui all’art. 9, comma primo, della legge 24 novembre 1981 n. 689, ma mero illecito amministrativo.
Cass. pen. n. 3617/1998
In materia di protezione del diritto d’autore l’art. 171 a) della legge 22 aprile 1941 n. 633 punisce con la multa chiunque, senza averne diritto, a qualsiasi scopo e in qualsiasi forma riproduce, recita in pubblico, diffonde o pone comunque in commercio un’opera altrui; mentre l’art. 1 della legge 22 maggio 1993 n. 159 punisce con sanzione amministrativa chiunque abusivamente riproduce a fini di lucro, con qualsiasi procedimento, la composizione grafica di opere, o parti di opere, librarie. Posto che la medesimezza del fatto va valutata in astratto e non in concreto, nelle due norme è diversa sia la condotta (da una parte riproduzione, ma anche diffusione, recitazione pubblica ecc., dall’altra solo riproduzione) sia l’oggetto materiale (da una parte l’opera dell’ingegno quale bene immateriale, dall’altra la composizione grafica dell’opera, ovvero l’opera materiale, il corpus mechanicum). Ne consegue che il fatto previsto dalle due norme non è il medesimo, e dunque non si configura il rapporto di specialità tra norme ex art. 9 legge 689/81.
Cass. pen. n. 2704/1997
Tra la fattispecie di cui all’art. 611 e quella di cui all’art. 629 c.p., nella forma consumata o tentata, non sussiste alcun rapporto di specialità che si presenti riconducibile alla nozione accolta nell’art. 15 dello stesso codice, in quanto – a parte la diversità di beni giuridici tutelati dalle due fattispecie – nel primo reato la condotta presa in considerazione dalla legge è quella diretta a costringere altri a commettere un reato, mentre nel secondo reato la condotta incriminata è quella diretta a conseguire – in coerenza con la natura di reato contro il patrimonio che è propria della figura dell’estorsione – un ingiusto profitto con altrui danno patrimoniale, sicché si riscontra in ciascuna delle due ipotesi criminose una diversità di condotte finalistiche, una diversità di beni aggrediti ed una diversità di attività materiali che non lascia sussistere tra esse quella relazione di omogeneità che le rende riconducibili ad unum nella figura del reato speciale ex art. 15 c.p. (In applicazione di detto principio la Corte ha rigettato il motivo con il quale il ricorrente, sulla base di un asserito rapporto di specialità bilaterale e reciproca tra le due fattispecie, sosteneva l’avvenuto assorbimento nel delitto di estorsione di quello previsto dall’art. 611 c.p.).
Cass. pen. n. 2620/1996
È possibile il concorso fra i reati associativi di cui agli artt. 416 bis c.p. e 74 D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 quando si sia in presenza, da una parte, di un organismo (quello di stampo mafioso) a carattere federalistico e verticistico, raggruppante l’intera massa degli associati, dall’altro di organismi che, operando nello specifico campo del traffico degli stupefacenti, fruiscano, pur sotto la sorveglianza e con il contributo logistico dell’organizzazione di stampo mafioso, di una certa libertà operativa e siano (eventualmente) differenziati soggettivamente dallo schema strutturale di detta ultima organizzazione. Ne consegue che proprio per la pur limitata autonomia dell’associazione finalizzata al traffico degli stupefacenti e la possibile, almeno parziale, differenza nella componente soggettiva, l’affiliazione all’organizzazione mafiosa non è da sola sufficiente a dimostrare la partecipazione all’altra, per la cui sussistenza occorre verificare se il soggetto risulti inserito e partecipe della particolare, autonoma finalità dell’illecita circolazione dello stupefacente.
Cass. pen. n. 5189/1996
In applicazione del principio di specialità sancito dall’art. 15 c.p. e del principio secondo cui lo stesso fatto non può essere posto a carico dell’agente una seconda volta, la violenza o minaccia adoperata dopo la sottrazione di una cosa mobile altrui, per assicurare a sé o ad altri il possesso della cosa sottratta, o per procurare a sé o ad altri l’impunità, è elemento costitutivo del reato di rapina impropria, di cui all’art. 628, primo capoverso, c.p. valutato dal legislatore per configurare tale fattispecie di reato, e pertanto non può essere valutata una seconda volta a titolo di circostanza aggravante del nesso teleologico prevista dall’art. 576, n. 1, c.p. in relazione all’art. 61, n. 2, c.p.
Cass. pen. n. 3030/1996
In base al principio di specialità deve escludersi concorso formale tra il reato di abuso di ufficio di cui all’art. 323 comma 2 c.p.p. e quello di corruzione di cui all’art. 319 c.p.; ciò peraltro non comporta che non possa aversi un concorso materiale tra i predetti: il che si verifica quando sussistano distinte condotte accompagnate dall’elemento psicologico previsto dalle citate norme incriminatrici. (Principio affermato con riguardo a fattispecie nella quale il pubblico ufficiale non si era limitato solo agli atti contrari ai doveri di ufficio, oggetto della corruzione e costituiti dalla redazione di atti pubblici falsi e dalla soppressione di atti pubblici, ma aveva anche ordinato fraudolentemente, ai suoi collaboratori ignari, di redigere siffatti atti così dovendo rispondere del fatto abusivo da questi ultimi posto in essere).
Cass. pen. n. 1602/1996
Tra l’art. 586 c.p. (morte o lesioni come conseguenza di altro delitto) e l’art. 589 stesso codice (omicidio colposo) esiste un concorso apparente di norme, che va risolto ex art. 15 c.p. con l’applicazione esclusiva della norma speciale. La quale è proprio quella dell’art. 586 c.p., che prevede alcuni elementi comuni con la norma dell’art. 589 citato (condotta umana che cagiona l’evento della morte di una persona) e alcuni elementi aggiuntivi esclusivi (colpa consistente nella commissione di un delitto doloso, pena aggravata). Ne deriva che quando la morte è conseguenza di altro delitto non può applicarsi la norma dell’art. 589 c.p., ma deve applicarsi soltanto quella dell’art. 586 stesso codice.
Cass. pen. n. 11413/1995
Il delitto previsto dall’art. 74 D.P.R. n. 309/1990 costituisce norma speciale rispetto all’art. 416 c.p., perché a tutti gli elementi costitutivi della associazione per delinquere – a) vincolo tendenzialmente permanente o comunque stabile; b) indeterminatezza del programma criminoso; c) esistenza di una struttura organizzativa adeguata allo scopo – aggiunge quello specializzante della natura dei reati fini programmati, che devono essere quelli previsti dall’art. 73 D.P.R. cit. In forza del principio di specialità (art. 15 c.p.) la costituzione di un’associazione finalizzata al solo traffico di stupefacente non potrà essere punita a doppio titolo (ex art. 416 c.p. e art. 73 T.U. 309/90), mentre la costituzione di una associazione finalizzata alla commissione, sia di reati di stupefacente che di reati diversi, potrà essere punita, oltre che dal citato art. 73, anche dall’art. 416 c.p., con riferimento a quell’ulteriore evento giuridico, lesivo del bene tutelato, ravvisabile nella costituzione di una seconda situazione di pericolo, autonomamente ravvisabile, con particolare riferimento a quegli elementi del reato associativo indicati sub b) e c) che, rientrando nella previsione di carattere generale, si sottraggono a quella speciale e, perciò, sfuggono, alla disposizione dell’art. 15 c.p.
In tema di associazione per delinquere e di associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti, al fine di distinguere le ipotesi di concorso apparente di norme da quelle di concorso formale di reati occorre far riferimento al principio di specialità di cui all’art. 15 c.p., fondato sul rapporto logico formale fra le norme incriminatrici, mentre gli altri criteri (sussidiarietà, assorbimento, progressione degli illeciti) basati su giudizi di valore, risolti con la prevalenza della sola sanzione prevista per l’ipotesi più grave, non sono utilizzabili, in quanto i due eventi di pericolo che le predette associazioni realizzano (pericolo di diffusione di sostanze stupefacenti l’una, prevalente pericolo di commissione di delitti contro il patrimonio e le persone l’altra) non si pongono in rapporto di graduazione di dignità e gravità di offesa ai medesimi beni, bensì in rapporto di diversità di beni giuridici tutelati.
Cass. pen. n. 10453/1995
Il delitto di furto di materiale inerte sottratto dall’alveo di un torrente mediante escavazione dello stesso non rimane assorbito nel reato di cui agli artt. 133, 142 R.D. 25 luglio 1904, n. 523, e 374 L. 20 marzo 1865, n. 2248 ma concorre con questo. Il principio di specialità previsto dall’art. 15 c.p. non può infatti, operare, in quanto la contravvenzione punisce comportamenti dal legislatore ritenuti pericolosi per l’assetto idrogeologico del territorio e, quindi, lesivi di un interesse essenzialmente pubblico, che può risultare in concreto vulnerato anche senza che abbiano luogo l’impossessamento e l’asportazione del materiale, mentre l’essenza giuridica del delitto di furto è costituita dalla violazione del diritto di proprietà, pubblica o privata, e la sua materialità postula necessariamente la sottrazione e l’impossessamento della cosa.
Cass. pen. n. 4491/1995
La disposizione di cui all’art. 15, lettera a) del nuovo codice della strada, che punisce con una sanzione amministrativa il danneggiamento di opere, piantagioni ed impianti appartenenti alle strade ed alle loro pertinenze, è norma speciale rispetto all’art. 635, n. 3, c.p., perché detta la disciplina relativa ad una specifica categoria di beni; né rileva a tal fine l’eventuale diversa oggettività giuridica delle due disposizioni, dovendosi avere riguardo per configurare il rapporto di specialità, ai sensi dell’art. 9 della L. 24 novembre 1981, n. 689, non agli interessi tutelati dalle norme ma alla fattispecie concreta che in tutti i suoi elementi materiali potrebbe essere ricondotta ad entrambe le disposizioni in questione. (Nella specie la Corte ha ritenuto integrato l’illecito amministrativo de quo nel danneggiamento di lampioni facenti parte dell’impianto di illuminazione di una strada).
Cass. pen. n. 478/1995
La disposizione di cui all’art. 74, D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, che punisce l’associazione per delinquere finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti, non si pone in rapporto di specialità con l’art. 416 bis c.p. (associazione per delinquere di stampo mafioso) in quanto i due reati si distinguono nettamente, essendo caratterizzato il secondo dal metodo mafioso, assente nel primo, il quale contiene un elemento costituito dalla natura dei reati-fine, specializzante, solo rispetto al delitto di cui all’art. 416 c.p.; ciò significa che fra le predette norme incriminatrici esiste un rapporto di specialità reciproca, che non consente l’applicazione del principio sancito dall’art. 15 c.p., ma rende configurabile il concorso formale fra i due reati. Pertanto, se l’esistenza di un sodalizio criminoso non mafioso finalizzato al traffico di sostanze stupefacenti configura il reato di cui all’art. 74, D.P.R. n. 309/1990 e non anche quello di cui all’art. 416 c.p., il fatto di una organizzazione mafiosa che si dedichi a detto traffico rientra nell’ambito applicativo di entrambe le fattispecie criminose.
Cass. pen. n. 9568/1995
Perché si verifichi il concorso di norme (con la conseguente necessità di individuare la norma speciale che deroga a quella generale) è necessaria, in primo luogo, l’identità della natura delle norme, che devono essere, tutte, norme penali, e, successivamente, l’identità dell’oggetto di tali norme, che devono regolare, tutte la stessa materia; devono esser, perciò, caratterizzate dall’identità del bene alla cui tutela sono finalizzate. (Fattispecie relativa a inosservanza delle prescrizioni inerenti alla libertà controllata con violazione di quella avente ad oggetto la sospensione della patente di guida, in ordine alla quale la S.C. ha ritenuto insussistente il concorso di norme disciplinate dall’art. 15 c.p., sul rilievo che, se la disposizione che prevede e punisce la guida di un veicolo con patente sospesa è di indubbia natura penale, non lo è la norma dell’art. 108 della legge n. 689 del 1981, la quale ha carattere esclusivamente procedimentale, nell’ambito del procedimento che concerne l’esecuzione delle sentenze di condanna a pena pecuniaria nell’ipotesi in cui l’esecuzione ordinaria di tali sentenze abbia esito negativo per insolvibilità del condannato).
Cass. pen. n. 4828/1995
Il reato di fraudolenta distruzione della cosa propria (art. 642 c.p.) costituisce un’ipotesi criminosa speciale rispetto al reato di truffa (art. 640 c.p.); nel primo, infatti, sono presenti gli stessi elementi della condotta caratterizzanti il secondo ed, in più, come elemento specializzante, il fine di tutela del patrimonio dell’assicuratore.
Cass. pen. n. 4522/1995
Per il principio di specialità di cui all’art. 15 c.p., non è configurabile il delitto di violenza privata qualora la violenza (fisica o morale) sia stata usata per uno dei fini particolari previsti da altre ipotesi di reato, come un sequestro di persona, posto che il reato di cui all’art. 610 c.p., avente carattere sussidiario, non è applicabile se il fatto ricade sotto altro titolo delittuoso specificamente previsto dalla legge. (Nel caso di specie, la violenza esercitata sulla vittima era stata diretta immediatamente a privarla della libertà personale per alcune ore, costringendola a salire, mediante minaccia con una pistola, su una autovettura: la S.C. ha ritenuto il reato di violenza privata assorbito in quello di sequestro di persona, enunciando il principio di cui in massima).
Cass. pen. n. 7196/1994
In tema di rapina, la violenza, consistita nel porre taluno in stato d’incapacità d’intendere e di agire, non può ritenersi assorbita nell’elemento costitutivo del delitto di tentato omicidio trattandosi di condotta relativa alla commissione di distinte fattispecie criminose, che mantengono la loro autonomia e tra le quali è ammissibile il concorso. Infatti, rispetto alla identità della condotta (nella specie avere tramortito una donna con pugni e calci), nel tentato omicidio è rilevabile il dolo diretto, cioè l’intenzione di uccidere, mentre nella rapina c’è il quid pluris di porre la vittima in stato d’incapacità d’intendere e di agire proprio per meglio eseguire il reato, sicché non trova applicazione il principio di specialità (art. 15 c.p.), in virtù del quale l’una fattispecie criminosa sarebbe assorbita nell’altra, ma ricorre, invece, un tipico caso di concorso formale di reati. (Fattispecie relativa a rigetto del ricorso con cui si era lamentata l’errata contestazione dell’aggravante di cui all’art. 628, comma 3, n. 2 c.p.).
Cass. pen. n. 5213/1994
Deve ammettersi il concorso tra il reato di illecita detenzione di sostanza stupefacente commesso da persona armata ed il reato di illecita detenzione di arma; in senso contrario non potrebbe invocarsi né il principio di specialità in quanto il bene giuridico protetto (ordine pubblico e salute pubblica) è diverso nelle rispettive norme incriminatrici, né il principio dell’assorbimento mancando identità degli elementi costitutivi tra l’aggravante predetta ed il reato di detenzione illecita di arma posto che l’aggravante in questione non postula illiceità della detenzione e pertanto non può dirsi costituito da un fatto che integrerebbe per sé stesso reato.
Cass. pen. n. 11395/1993
Il concorso apparente tra una norma che commina una sanzione penale ed una norma che commina una sanzione amministrativa va risolto alla stregua dell’art. 9 della L. 24 novembre 1981, n. 689, con la conseguente applicazione del principio di specialità ancorato non ad una previsione astratta di divieti, ma ad una realtà di fatto valutata sulla base della concreta emergenza di dati giuridicamente rilevanti. (Applicazione in tema di — ipotetico — concorso tra sanzione penale e sanzione amministrativa per la somministrazione ad animali da stalla di sostanze estrogene diverse dagli stilbenici e dalle sostanze ad azione tireostatica).
Cass. pen. n. 11055/1993
L’elemento materiale del reato di attentato contro i diritti politici del cittadino, previsto dall’art. 294 c.p., consiste in una condotta esplicantesi in violenza, minaccia o inganno che si traduce nell’impedimento all’esercizio di un diritto politico o nella determinazione del cittadino stesso ad esercitarlo in maniera difforme dalla sua volontà. L’art. 610 c.p., che prevede il reato di violenza privata, delinea una fattispecie generica e sussidiaria, sicché questa è destinata ad essere assorbita in quella specifica di cui all’art. 294 c.p., in virtù del principio di specialità fissato dall’art. 15 c.p. (Fattispecie connotata dalla minaccia nei confronti di un candidato alla carica di consigliere comunale, al fine di costringerlo a ritirare la candidatura, con la prospettazione del rigetto della domanda di assunzione come giardiniere del comune, dallo stesso presentata. La S.C. ha statuito che correttamente il giudice di merito aveva ravvisato il delitto ipotizzato dall’art. 294 c.p.).
Cass. pen. n. 1560/1993
Il delitto di partecipazione alla associazione per delinquere finalizzata all’esercizio abusivo del gioco del lotto, in quanto reato-mezzo, non può ritenersi assorbito, ex art. 15 c.p., nel delitto di esercizio del gioco del lotto clandestino, con premi in danaro, ordinato in modo simile al lotto pubblico, che è un reato fine. L’applicazione del principio di specialità di cui alla ricordata norma del codice presuppone, infatti, che una delle norme (quella cosiddetta speciale) presenti nella sua struttura tutti gli elementi propri dell’altra (cosiddetta generica), oltre a quelli caratteristici propri della specialità; una situazione, invece, non riscontrabile con riguardo alle fattispecie in questione, che prevedono reati distinti ed aventi diverse obiettività giuridiche.
Cass. pen. n. 3018/1993
L’ordinamento positivo è ispirato, in materia di concorso apparente di norme, al principio della specialità, consacrato nell’art. 15 c.p. Detto principio postula che una determinata norma incriminatrice (speciale) presenti in sé tutti gli elementi costitutivi di un’altra (generale), oltre a quelli caratteristici della specializzazione; è necessario, cioè, che le due disposizioni appaiano come due cerchi concentrici, di diametro diverso, per cui quello più ampio contenga in sé quello minore, ed abbia, inoltre, un settore residuo, destinato ad accogliere i requisiti aggiuntivi della specialità (nella specie si è rilevata l’assenza di un rapporto di specialità tra il reato di sfruttamento della prostituzione e quello di concussione, osservandosi che nel primo delitto non rientra – se non come mera circostanza e quindi non come elemento essenziale – l’abuso di un pubblico potere o di una pubblica funzione, mentre nel secondo non è compreso il requisito della provenienza del denaro, consapevolmente e reiteratamente ricevuto dal colpevole, dal meretricio del soggetto passivo).
Cass. pen. n. 6784/1992
Il metodo mafioso costituisce l’elemento specializzante della fattispecie di cui all’art. 416 bis c.p., introdotta con la L. 13 settembre 1982 n. 646, rispetto all’associazione per delinquere di tipo comune (art. 416 c.p.). La condotta riferita a gruppo delinquenziale costituito ed operante da tempo, nella quale la riscontrata adozione del metodo mafioso era penalmente indifferente prima di tale data (salvo che essa non avesse realizzato da parte degli associati altri reati nei quali l’intimidazione o la minaccia fossero elemento costitutivo o circostanza aggravante), ha assunto rilievo specializzante a decorrere dalla suddetta data, nel senso che l’accertato impiego del metodo in questione determina la punibilità dei partecipanti al sodalizio nei termini della nuova ipotesi edittale. In tale ipotesi, l’effetto di assorbimento, in applicazione dell’art. 15 c.p., del reato meno grave in quello più grave deriva non dall’applicazione delle norme sul reato progressivo – giacché la progressione tra le due fattispecie penali di cui agli artt. 416 e 416 bis c.p. è nella successione delle leggi e non nelle condotte penalmente punibili – bensì dalla considerazione della loro comune natura permanente e degli elementi comuni e specializzanti della più grave figura di reato rispetto a quella relativamente meno grave.
Cass. pen. n. 297/1990
Il bene giuridico che il reato di falso protegge è l’interesse di garantire la pubblica fede, mentre il bene giuridico protetto nel delitto di truffa è l’interesse concernente l’inviolabilità del patrimonio; i due cennati reati, oltre ad obiettività giuridiche distinte, presentano elementi strutturali diversi in riferimento ai quali non v’è alcun rapporto di specificità, per il quale occorre il necessario presupposto della esistenza di una norma generale e di una norma speciale, ambedue destinate a disciplinare la stessa materia. (Fattispecie in tema di esposizione sul parabrezza di un veicolo di disco — contrassegno, relativo al pagamento della tassa di circolazione alterato).
Cass. pen. n. 420/1982
Non si verifica assorbimento della contravvenzione di cui all’art. 684 c.p. nel delitto di rivelazione dei segreti di ufficio previsto dall’art. 326 dello stesso codice. Invero il concorso apparente di norme non è configurabile sulla base dell’identità del bene giuridico protetto dalle disposizioni apparentemente confliggenti, presupponendo, invece, un medesimo fatto. (Nella specie si è precisato che i fatti vennero realizzati con azioni diverse, distinte anche nel tempo: con la comunicazione all’estraneo della notizia segreta fu consumato il reato di cui all’art. 326 c.p.; successivamente, con la pubblicazione degli atti, fu consumata la contravvenzione indicata nell’art. 684 dello stesso codice).
Cass. pen. n. 5936/1980
Ove una stessa materia sia regolata da più leggi penali o da più disposizioni della medesima legge penale, l’applicazione della disciplina speciale non esclude quella della disciplina generale quando quest’ultima possa integrare la prima per gli aspetti in cui difetti di norme regolanti la stessa materia. (Fattispecie in tema di disciplina antinfortunistica in miniere, cave e torbiere).
Cass. pen. n. 373/1980
Per aversi concorso di norme ed applicazione della legge speciale rispetto a quella generale ai sensi dell’art. 15 c.p. è necessario che le disposizioni plurime regolino la stessa materia, abbiano la stessa obiettività giuridica e che la norma speciale, considerata nella sua fattispecie legale e nei suoi elementi costitutivi, abbracci interamente l’altra.
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