14 Mag Cassazione penale Sez. I sentenza n. 1560 del 23 luglio 1993
Testo massima n. 1
Il delitto di partecipazione alla associazione per delinquere finalizzata all’esercizio abusivo del gioco del lotto, in quanto reato-mezzo, non può ritenersi assorbito, ex art. 15 c.p., nel delitto di esercizio del gioco del lotto clandestino, con premi in danaro, ordinato in modo simile al lotto pubblico, che è un reato fine. L’applicazione del principio di specialità di cui alla ricordata norma del codice presuppone, infatti, che una delle norme [ quella cosiddetta speciale ] presenti nella sua struttura tutti gli elementi propri dell’altra [ cosiddetta generica ], oltre a quelli caratteristici propri della specialità; una situazione, invece, non riscontrabile con riguardo alle fattispecie in questione, che prevedono reati distinti ed aventi diverse obiettività giuridiche.
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