14 Mag Cassazione penale Sez. Unite sentenza n. 420 del 19 gennaio 1982
Testo massima n. 1
Il delitto di rivelazione dei segreti di ufficio si risolve in una fattispecie plurisoggettiva anomala, essendo la condotta incriminata legata a chi riceve la notizia e alla previsione della punizione nei confronti del solo autore della rivelazione, nel senso, cioè, che il mero recettore della notizia non può essere assoggettato a pena in conformità del principio di legalità. Tuttavia, in base all’ordinaria disciplina del concorso di persone nel reato, non può escludersi la partecipazione morale del destinatario della rivelazione, che, oltre alle tradizionali forme della determinazione e dell’istigazione, comprende anche l’accordo criminoso e, comunque, può estrinsecarsi nei modi più vari ed indifferenziati, ribellandosi a qualsiasi catalogazione o tipicizzazione, a cui invece deve uniformarsi la condotta dell’autore dell’illecito e, quindi, del concorrente che esegue l’azione vietata dalla norma e non già quella del partecipe.
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Testo massima n. 1
Non si verifica assorbimento della contravvenzione di cui all’art. 684 c.p. nel delitto di rivelazione dei segreti di ufficio previsto dall’art. 326 dello stesso codice. Invero il concorso apparente di norme non è configurabile sulla base dell’identità del bene giuridico protetto dalle disposizioni apparentemente confliggenti, presupponendo, invece, un medesimo fatto. [ Nella specie si è precisato che i fatti vennero realizzati con azioni diverse, distinte anche nel tempo: con la comunicazione all’estraneo della notizia segreta fu consumato il reato di cui all’art. 326 c.p.; successivamente, con la pubblicazione degli atti, fu consumata la contravvenzione indicata nell’art. 684 dello stesso codice ].
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