14 Mag Cassazione penale Sez. II sentenza n. 6597 del 12 febbraio 2014
Testo massima n. 1
Il delitto di sostituzione di persona non è assorbito in altra figura criminosa, in presenza di un unico fatto, contemporaneamente riconducibile sia alla previsione di cui all’art. 494 cod. pen. sia a quella di altra norma a tutela della fede pubblica. [ In applicazione di tale principio, la Corte ha escluso il concorso apparente di norme tra i reati di sostituzione di persona e falsità in certificati nella condotta dell’imputato, che aveva falsificato la carta d’identità del soggetto, cui successivamente si era sostituito per commettere ulteriori reati ].
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