16 Mar Art. 494 — Sostituzione di persona
Chiunque, al fine di procurare a sé o ad altri un vantaggio o di recare ad altri un danno, induce taluno in errore, sostituendo illegittimamente la propria all’altrui persona , o attribuendo a sé o ad altri un falso nome , o un falso stato , ovvero una qualità a cui la legge attribuisce effetti giuridici , è punito, se il fatto non costituisce un altro delitto contro la fede pubblica, con la reclusione fino ad un anno.
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Aggiornato al 1 gennaio 2020Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale in casi di discordanza rispetto al presente.[adrotate group=”12″]
Massime correlate
Cass. pen. n. 23029/2017
Il delitto di sostituzione di persona (art. 494 cod. pen.) non è assorbito da quello di possesso di documenti di identità falsi (art. 497 bis cod. pen.), ma i due reati concorrono; infatti, la seconda delle due disposizioni punisce il mero possesso o la fabbricazione del documento, indipendentemente dalla successiva utilizzazione, mentre la prima – nel caso la sostituzione avvenga ricorrendo ad un documento di identificazione contraffatto – presuppone proprio tale utilizzazione, la quale costituisce, pertanto, un fatto ulteriore e autonomo rispetto a quello incriminato dall’art. 497 bis cod. pen.
Cass. pen. n. 11087/2015
Integra il delitto di sostituzione di persona la condotta ingannevole che induce il soggetto passivo in errore sull’attribuzione all’agente di un falso nome o di un falso stato o di false qualità personali cui la legge attribuisce specifici effetti giuridici, non essendo invece necessario il raggiungimento del vantaggio perseguito, che attiene al dolo specifico del reato. (Nella specie, la Corte ha ritenuto corretta la condanna di un imputato il quale aveva fatto credere al suo anziano interlocutore di essere il figlio di un ex collega e di essere dipendente di una nota azienda di abbigliamento, al fine – non raggiunto – di vendergli della merce).
Cass. pen. n. 25774/2014
Integra il delitto di sostituzione di persona (art. 494 c.p.) la condotta di colui che crea ed utilizza un “profilo”su social network, utilizzando abusivamente l’immagine di una persona del tutto inconsapevole, associata ad un “nickname”di fantasia ed a caratteristiche personali negative. (In motivazione, la Corte ha osservato che la descrizione di un profilo poco lusinghiero sul “social network”evidenzia sia il fine di vantaggio, consistente nell’agevolazione delle comunicazioni e degli scambi di contenuti in rete, sia il fine di danno per il terzo, di cui è abusivamente utilizzata l’immagine).
Cass. pen. n. 6597/2014
Il delitto di sostituzione di persona non è assorbito in altra figura criminosa, in presenza di un unico fatto, contemporaneamente riconducibile sia alla previsione di cui all’art. 494 cod. pen. sia a quella di altra norma a tutela della fede pubblica. (In applicazione di tale principio, la Corte ha escluso il concorso apparente di norme tra i reati di sostituzione di persona e falsità in certificati nella condotta dell’imputato, che aveva falsificato la carta d’identità del soggetto, cui successivamente si era sostituito per commettere ulteriori reati).
Cass. pen. n. 4394/2014
Integra il delitto di sostituzione di persona qualsiasi condotta ingannevole tesa a far attribuire all’agente, da parte del soggetto passivo, un falso nome o un falso stato o false qualità personali cui la legge attribuisce specifici effetti giuridici. (Fattispecie in cui l’imputata aveva dichiarato alle persone offese di dover svolgere un controllo sulla loro salute, inducendole così a ritenere di trovarsi di fronte ad una dipendente di una struttura sanitaria pubblica).
Cass. pen. n. 13296/2013
In tema di delitto di sostituzione di persona, il dolo specifico consiste nel fine di procurare a sé o ad altri un vantaggio patrimoniale o non patrimoniale o anche di recare ad altri un danno. (Fattispecie relativa a presentazione a pubblico ufficiale dell’istanza di ottenere il codice fiscale mediante utilizzo di un documento frutto di un fotomontaggio).
Cass. pen. n. 48662/2012
Non integra il reato di sostituzione di persona, la condotta di colui che, in qualità di dipendente ospedaliero, passi alla timbratura la scheda magnetica appartenente ad un collega, attestandone falsamente la presenza sul luogo di lavoro, in quanto, non sussiste l’elemento caratterizzante la fattispecie incriminatrice costituito dalla rappresentazione nei confronti dei terzi di connotati che appaiono idonei a definirlo come una persona diversa da quella che egli effettivamente è ovvero rivestito di uno stato o dotato di una qualità cui la legge riconnette effetti giuridici, che egli in realtà non possiede. (La S.C. ha precisato che nella specie il soggetto attivo non si è sostituito al collega né se ne è attribuito i dati identificativi ma ha effettuato, in conseguenza di un artifizio, una doppia vidimazione agendo come “longa manus”di quest’ultimo, con condotta astrattamente riconducibile all’ipotesi di cui all’art. 640, comma secondo, n. 1, cod. pen.
Cass. pen. n. 14350/2012
Il delitto di tentata sostituzione di persona non è assorbito in quello di possesso di documenti d’identità falsi, sussistendo invece concorso materiale tra i due reati, qualora l’agente, oltre ad aver esibito una carta d’identità falsificata, a richiesta degli operanti abbia declinato generalità non veritiere cercando di accreditare un’identità diversa da quella reale.
Cass. pen. n. 45328/2011
Non integra né il delitto di sostituzione di persona, né quello di truffa ai danni dell’ente territoriale che esercita la vigilanza della viabilità, la condotta di colui che esponga sul parabrezza dell’auto un contrassegno per invalidi, rilasciato ad altra persona che non si trovi a bordo del veicolo.
Cass. pen. n. 10203/2011
Integra il delitto di cui all’art. 494 c.p. il conducente del veicolo che circoli, in contrasto con il codice della strada, in zona vietata qualora esponga il contrassegno di autorizzazione rilasciato a persona disabile che non si trovi sul veicolo, in quanto, in tal caso, egli simula la qualità di titolare o di guidatore autorizzato anche al trasporto occasionale del titolare; tale fatto è diverso da quello sanzionato in via amministrativa dall’art. 188 comma quarto c.d.s., che concerne la condotta di chi non sia munito del detto contrassegno o dello stesso disabile che non rispetti le condizioni ed i limiti prescritti.
Cass. pen. n. 44955/2010
Integra il reato di sostituzione di persona la falsa rappresentazione della qualità di dipendente con rapporto di lavoro a tempo indeterminato in quanto la legge attribuisce a tale rapporto determinati effetti, tra cui il diritto alla retribuzione. (Nella specie il reo, al fine di monetizzare un assegno bancario privo di copertura, aveva rassicurato il prenditore sulla copertura del titolo qualificandosi come dipendente della ditta “Bartolini”, indicando suggestivamente alla vittima un furgone di colore rosso parcheggiato davanti al suo negozio).
Cass. pen. n. 35091/2010
L’induzione in errore è elemento costitutivo del reato di sostituzione di persona, sicchè, in mancanza di essa, può configurarsi il tentativo.
Cass. pen. n. 18080/2010
Non integra il reato di sostituzione di persona (art. 494 c.p.) la condotta di colui che esponga sul cruscotto dell’auto un contrassegno per invalidi rilasciato ad un parente, in quanto la mera esposizione del contrassegno invalidi sull’auto, in assenza di altri qualificanti comportamenti, non integra la condotta positiva suscettiva di trarre in inganno necessaria per ravvisare gli estremi del delitto di cui all’art. 494 c.p.
Cass. pen. n. 10362/2009
Il delitto di sostituzione di persona è configurabile nella forma del tentativo, che sussiste quando l’agente abbia usato uno dei mezzi fraudolenti indicati nell’art. 494 c.p. senza riuscire ad indurre in errore taluno.
Cass. pen. n. 41142/2008
Integra il reato di sostituzione di persona la falsa attribuzione della qualità di sacerdote, in quanto l’ordinamento riconosce alla qualità di ministro di culto effetti civili ed amministrativi; né è rilevante, a tal fine, il fatto che la falsa attribuzione sia effettuata per realizzare un’attività non rientrante tra quelle tipiche del sacerdote (nella specie vendita di libri religiosi ), posto che ciò che rileva è la coscienza della falsa attribuzione e la lesione della pubblica fede.
Cass. pen. n. 46674/2007
Integra il reato di sostituzione di persona (art. 494 c.p.), la condotta di colui che crei ed utilizzi un account di posta elettronica, attribuendosi falsamente le generalità di un diverso soggetto, inducendo in errore gli utenti della rete ‘internet’ nei confronti dei quali le false generalità siano declinate e con il fine di arrecare danno al soggetto le cui generalità siano state abusivamente spese, subdolamente incluso in una corrispondenza idonea a lederne l’immagine e la dignità (nella specie a seguito dell’iniziativa dell’imputato, la persona offesa si ritrovò a ricevere telefonate da uomini che le chiedevano incontri a scopo sessuale).
Cass. pen. n. 19472/2007
Integra il reato di sostituzione di persona (art. 494 c.p.) la condotta di colui che si attribuisce falsamente la qualità di proprietario di un terreno per ottenere il rilascio di un certificato urbanistico, considerato che si tratta di una qualità alla quale la legge ricollega effetti giuridici, tra i quali quello di ottenere dalla P.A. un certificato di destinazione urbanistica del suddetto terreno.
Cass. pen. n. 36094/2006
Integra il delitto di sostituzione di persona (art. 494 c.p.) la condotta di colui che si attribuisca un falso nome in modo da poter avviare una corrispondenza con soggetti che, altrimenti, non gli avrebbero concesso la loro amicizia e confidenza. (Nella specie, l’imputato aveva inviato lettere a terze persone fingendosi una donna vittima di violenze sessuali).
Cass. pen. n. 8754/2005
Il delitto di sostituzione di persona può ritenersi assorbito in altra figura criminosa solo quando ci si trovi in presenza di un unico fatto, contemporaneamente riconducibile sia alla previsione di cui all’art. 494 c.p., sia a quella di altra norma posta a tutela della fede pubblica; per contro, si ha concorso materiale di reati quando (come nella fattispecie, nella quale l’imputato aveva falsificato il tesserino ufficiale di riconoscimento del soggetto cui successivamente si era sostituito per commettere ulteriori reati), ci si trovi in presenza di una pluralità di fatti e quindi di azioni diverse e separate.
Cass. pen. n. 8670/2004
Integra il reato di sostituzione di persona (art. 494 c.p.) la falsa attribuzione della qualità di dipendente di un’associazione di servizio (nella specie Telefono Azzurro), la quale produce l’effetto giuridico di abilitare alla richiesta di informazioni concernenti minori, a nulla rilevando il fatto che il semplice rapporto di dipendenza dall’Associazione non comporti la capacità di rappresentarla e di assumere impegni vincolanti verso l’esterno, in quanto, anche in mancanza di una rappresentanza diretta, il dipendente crea una situazione di affidamento nell’interlocutore telefonico che costituisce il presupposto dell’attività propria dell’Associazione. (Nella specie l’imputato si era spacciato per dipendente dell’Associazione Telefono Azzurro, al fine di ottenere informazioni sulle iniziative adottate dalle famiglie di minori che egli aveva molestato).
Cass. pen. n. 24816/2003
Il reato di indebita utilizzazione di carta di credito o di pagamento, di cui all’art. 12 del D.L. 3 maggio 1991, n. 143, assorbe il reato di sostituzione di persona, di cui all’art. 494 c.p., ogni qual volta la sostituzione contestata sia stata posta in essere con la stessa condotta materiale integrante il primo reato. Ed infatti, l’ipotesi delittuosa dell’indebito utilizzo del mezzo di pagamento lede, oltre al patrimonio, anche la pubblica fede, mentre l’art. 494 c.p. contiene una clausola di riserva destinata ad operare anche al di là del principio di specialità («se il fatto non costituisce un altro delitto contro la fede pubblica»). Sussiste, invece, concorso materiale tra gli stessi reati nel caso in cui la sostituzione sia stata realizzata con un’ulteriore e diversa condotta rispetto a quella che ha integrato l’altra fattispecie delittuosa.
Cass. pen. n. 21531/2002
Non è configurabile il concorso formale fra l’ipotesi di reato di cui all’art. 494 c.p., consistente nell’attribuirsi falsamente una qualità da cui la legge fa derivare taluni effetti giuridici, e l’ipotesi di furto aggravato di cui all’art. 625 n. 5 c.p. rappresentata dalla simulazione della qualità di pubblico ufficiale o di incaricato di pubblico servizio. (Nella specie la Corte ha ritenuto che dovesse escludersi il concorso fra il reato di cui all’art. 494 c.p. e l’aggravante di cui al n. 5 dell’art. 625 c.p. nel caso di un furto in abitazione commesso fingendosi ispettore dell’Inps).
Cass. pen. n. 3645/1999
La falsa attribuzione della qualità di esercente una professione integra il reato di sostituzione di persona atteso che la legge ricollega a detta qualità gli effetti giuridici tipici della corrispondente professione intellettuale. Non è necessario che il fatto tenda all’illegale esercizio della professione; né importa che miri alla mera soddisfazione di una vanità personale, essendo sufficiente che venga coscientemente voluto e sia idoneo a trarre in inganno la fede pubblica. (Fattispecie in cui l’imputata, spacciandosi come architetto, si fece consegnare materiale edile, rimasto impagato).
Cass. pen. n. 12753/1998
L’esibizione di una paletta della Polizia di Stato da parte di un soggetto estraneo a tale amministrazione allo scopo di evitare la contestazione di sosta del proprio veicolo in zona vietata, integra il reato di cui all’art. 494 c.p. e non quello di cui all’art. 471 dello stesso codice, non avendo la paletta funzione di certificazione, essendo essa solo un segno distintivo della appartenenza di chi ne è munito a un corpo amministrativo dello Stato. Considerato, poi, che l’uso illecito di tale segno distintivo è finalizzato all’ottenimento di un vantaggio, è configurabile il reato di usurpazione di persona e non quello, meno grave, di usurpazione di titoli o di onori, di cui all’art. 498 c.p.
Cass. pen. n. 10805/1998
Sussiste concorso formale di reati tra la truffa e la sostituzione di persona, poiché si tratta della medesima condotta che integra due ipotesi delittuose diverse e tra loro autonome: ne consegue che lo stesso comportamento ben può realizzare l’elemento materiale di entrambi i reati.
Cass. pen. n. 4981/1998
Il delitto di sostituzione di persona (art. 494 c.p.) è sussidiario rispetto ad ogni altro reato contro la fede pubblica, come si evince dall’inciso «se il fatto non costituisce altro delitto contro la fede pubblica» contenuto nella norma incriminatrice; esso, tuttavia, in tanto può ritenersi assorbito in altra figura criminosa in quanto ci si trovi in presenza di un fatto unico, riconducibile contemporaneamente sia alla previsione dell’art. 494 c.p. sia a quella di altra norma posta a tutela della fede pubblica; viceversa, quando ci si trovi in presenza di una pluralità di fatti e quindi di azioni diverse e separate, si ha concorso materiale di reati. (In applicazione di tale principio la Corte ha ritenuto la sussistenza in concorso dei delitti di falso materiale e sostituzione di persona nella condotta di un soggetto che, contraffatto un documento di identità, se ne era servito per trarre i terzi in errore sulla sua identità).
Cass. pen. n. 674/1987
La professione va considerata qualità personale cui la legge attribuisce effetti giuridici in quanto individua un soggetto nella collettività sociale. Pertanto colui che nella stipulazione della vendita di determinate merci, si spaccia come rappresentante della ditta conosciuta dall’altro contraente, commette il reato di sostituzione di persona, il quale fa appunto riferimento alle qualità giuridicamente rilevanti nella sfera soggettiva.
Cass. pen. n. 9768/1985
Il delitto previsto dall’art. 494 c.p. può essere commesso anche mediante la falsa attribuzione, a sé stessi oppure ad altri, di una qualità alla quale la legge attribuisca effetti giuridici, che possono essere, per la loro indeterminatezza, di qualsiasi specie, sempre che siano inerenti a tale qualità. Tali caratteristiche hanno la falsa attribuzione della qualità di rappresentante di una ditta commerciale in quanto la legge vi ricollega gli effetti giuridici propri del rapporto di rappresentanza.
Cass. pen. n. 2542/1985
Il fatto costitutivo del delitto di sostituzione di persona, di cui all’art. 494 c.p., consiste nell’indurre taluno in errore, sostituendo illegittimamente la propria all’altrui persona, o attribuendo a sé o ad altri un falso nome, o un falso stato, ovvero una qualità cui la legge attribuisce effetti giuridici, ed il delitto si consuma nel momento in cui taluno è stato indotto in errore con i mezzi indicati dalla legge. Né occorre che il vantaggio perseguito dall’agente sia effettivamente raggiunto, poiché lo scopo di arrecare a sé o ad altri un vantaggio attiene all’elemento psicologico di tale delitto, costituendone il dolo specifico. Il delitto di sostituzione di persona è giuridicamente configurabile nella forma del tentativo; ciò è possibile, però, solo quando l’agente abbia usato uno dei mezzi fraudolenti, previsti dall’art. 494 c.p., ma senza riuscire ad indurre in errore taluno.
Cass. pen. n. 340/1967
La norma dell’art. 494 c.p., che reprime l’induzione di altri in errore ottenuta con i mezzi indicati dalla legge, richiede il concorso del dolo specifico dell’agente di procurare a sé o ad altri un vantaggio o di recare ad altri un danno. Ma il fine di vantaggio, che costituisce uno dei vari profili che tale elemento deve alternativamente assumere per il perfezionamento del reato, non deve necessariamente consistere in una utilità di ordine patrimoniale, potendo riguardare anche qualsiasi aspetto personale o della vita di relazione, purché la perpetrazione del fatto valga come mezzo per il conseguimento dello scopo. Peraltro, non occorre che il vantaggio venga in concreto raggiunto, bastando il qualificato proposito criminoso. (Nella specie, l’imputato si sarebbe attribuito un falso nome e false qualità personali, con l’intenzione di ottenere di venire introdotto nella casa di una persona, di esservi accolto da tutti i familiari come gradito ospite e come non disprezzabile candidato alla mano della sorella dell’ospitante).
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