14 Mag Cassazione penale Sez. V sentenza n. 25774 del 16 giugno 2014
Testo massima n. 1
Integra il delitto di sostituzione di persona [ art. 494 c.p. ] la condotta di colui che crea ed utilizza un “profilo” su social network, utilizzando abusivamente l’immagine di una persona del tutto inconsapevole, associata ad un “nickname” di fantasia ed a caratteristiche personali negative. [ In motivazione, la Corte ha osservato che la descrizione di un profilo poco lusinghiero sul “social network” evidenzia sia il fine di vantaggio, consistente nell’agevolazione delle comunicazioni e degli scambi di contenuti in rete, sia il fine di danno per il terzo, di cui è abusivamente utilizzata l’immagine ].
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