14 Mag Cassazione penale Sez. V sentenza n. 23029 del 11 maggio 2017
Testo massima n. 1
Il delitto di sostituzione di persona [ art. 494 cod. pen. ] non è assorbito da quello di possesso di documenti di identità falsi [ art. 497 bis cod. pen. ], ma i due reati concorrono; infatti, la seconda delle due disposizioni punisce il mero possesso o la fabbricazione del documento, indipendentemente dalla successiva utilizzazione, mentre la prima – nel caso la sostituzione avvenga ricorrendo ad un documento di identificazione contraffatto – presuppone proprio tale utilizzazione, la quale costituisce, pertanto, un fatto ulteriore e autonomo rispetto a quello incriminato dall’art. 497 bis cod. pen.
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