Cass. pen. n. 674 del 22 gennaio 1987
Testo massima n. 1
La professione va considerata qualità personale cui la legge attribuisce effetti giuridici in quanto individua un soggetto nella collettività sociale. Pertanto colui che nella stipulazione della vendita di determinate merci, si spaccia come rappresentante della ditta conosciuta dall'altro contraente, commette il reato di sostituzione di persona, il quale fa appunto riferimento alle qualità giuridicamente rilevanti nella sfera soggettiva.