14 Mag Cassazione penale Sez. III sentenza n. 11640 del 11 novembre 1998
Testo massima n. 1
Il delitto di frode in commercio concorre con la contravvenzione alle norme sulla produzione di pasta alimentare di grano duro, poiché la norma del codice penale è posta a tutela della buona fede degli acquirenti mentre le disposizioni della L. 4 luglio 1967, n. 580 sono dirette alla tutela della salute pubblica.
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Testo massima n. 1
Il delitto di frode in commercio di cui all’art. 515 c.p. non viene assorbito, ma concorre con l’illecito amministrativo previsto dall’art. 44 della legge 4 luglio 1967 n. 580 sulla produzione di pasta alimentare di grano duro. Le due norme, infatti, riguardano due oggetti giuridici diversi, in quanto la norma di cui all’art. 515 c.p. tutela l’interesse degli acquirenti alla correttezza ed alla lealtà degli scambi commerciali, mentre le disposizioni della legge 580 del 1967 tutelano la salute pubblica e l’interesse pubblico alla regolarità nell’impiego di ingredienti destinati all’alimentazione.
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