14 Mag Cassazione penale Sez. VI sentenza n. 41928 del 23 novembre 2001
Testo massima n. 1
Fra il reato di truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche, previsto dall’art. 640 bis c.p., e quello di indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato, previsto dall’art. 316 ter stesso codice, non esiste un rapporto di genere a specie, ma esiste un rapporto di sussidiarietà, nel senso che la seconda di dette norme incriminatrici è destinata a coprire le aree che la prima lascerebbe libere da sanzione penale, come nel caso del mero mendacio, di per sé non idoneo ad integrare l’ipotesi della truffa.
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Testo massima n. 1
La fattispecie criminosa di cui all’art. 316 ter c.p. [ inserito dall’art. 4 della legge 29 settembre 2000, n. 300 ] che sanziona l’indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato costituisce norma sussidiaria rispetto al reato di truffa di cui all’art. 640 bis c.p. il quale esaurisce l’intero disvalore del fatto ed assorbe l’interesse tutelato dalla prima previsione. Ne consegue che il reato di cui all’art. 316 ter può trovare applicazione solo ove non ricorra la fattispecie di cui all’art. 640 bis c.p.
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