14 Mag Cassazione penale Sez. V sentenza n. 14718 del 29 dicembre 1999
Testo massima n. 1
In tema di falso documentale, le attestazioni contenute nel «memoriale di servizio giornaliero» dell’Arma dei Carabinieri, rivestendo il significato di ordine di servizio, ed essendo, successivamente, destinate ad attestare la effettiva esecuzione del predetto ordine da parte del militare cui esso è rivolto, hanno natura di atto pubblico. Devono infatti essere considerati tali, non solo gli atti destinati a spiegare efficacia nei confronti dei terzi, ma anche quelli meramente interni, formati dal pubblico ufficiale nell’esercizio delle sue funzioni, al fine di documentare fatti inerenti all’attività da lui svolta ed alla regolarità delle operazioni amministrative cui egli è addetto.
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Testo massima n. 1
Sussiste concorso apparente di norme tra il delitto di violenza privata [ art. 610 c.p. ] e quello di abuso di autorità mediante ingiurie nei confronti di inferiore di grado [ art. 196 c.p.m. p. ], che rimane dunque assorbito nel primo. Nel delitto di cui all’art. 610 c.p., infatti, il soggetto attivo, con violenza o minaccia, mira a costringere la vittima a fare, tollerare od omettere qualche cosa, mentre, nel reato militare, la minaccia di ingiusto danno, formulata dal superiore nei confronti dell’inferiore, è fine a sé stessa, poiché la norma non specifica lo scopo che l’agente intende raggiungere.
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