14 Mag Cassazione penale Sez. II sentenza n. 933 del 13 gennaio 2014
Testo massima n. 1
I reati di cui agli artt. 629 cod. pen. e 12, comma quinto, D.Lgs. 25 luglio 1998 n. 286 possono concorrere, in quanto le relative fattispecie incriminatrici sono poste a tutela di beni diversi [ rispettivamente l’inviolabilità del patrimonio e della libertà personale il primo, la sicurezza interna il secondo ] ed integrate da condotte differenti [ in particolare, integrate quelle del primo delitto da violenza e minacce finalizzate a procurarsi un ingiusto profitto, quella del secondo da condotta di favoreggiamento della permanenza sul territorio di stranieri extracomunitari irregolari ].
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Testo massima n. 1
Il criterio distintivo tra il delitto di associazione per delinquere e il concorso di persone nel reato continuato va individuato nel carattere dell’accordo criminoso, che nell’indicata ipotesi di concorso si concretizza in via meramente occasionale ed accidentale, essendo diretto alla commissione di uno o più reati determinati – anche nell’ambito del medesimo disegno criminoso – con la realizzazione dei quali si esaurisce l’accordo e cessa ogni motivo di allarme sociale, mentre nel reato associativo risulta diretto all’attuazione di un più vasto programma criminoso, per la commissione di una serie indeterminata di delitti, con la permanenza di un vincolo associativo tra i partecipanti, anche indipendentemente ed al di fuori dell’effettiva commissione dei singoli reati programmati.
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