Cass. pen. n. 10780 del 27 luglio 1990
Testo massima n. 1
In caso di concorso di norme penali ed amministrative è possibile applicare il principio di specialità soltanto se detto concorso sia apparente e non se esso sia formale. In applicazione di tale principio, nei rapporti tra la L. n. 968 del 1977 intitolata «principi generali e disposizioni per la protezione e la tutela della fauna e la disciplina della caccia e l'art. 624 c.p. deve individuarsi una ipotesi di specialità bilaterale (cosiddetta «interferenza») o concorso formale: nel primo testo normativo infatti è assente l'elemento dell'impossessamento, intendendosi con tali norme tutelare l'equilibrio ambientale; quest'ultimo è invece estraneo e quindi aggiuntivo l'estremo inerente alla disciplina della caccia, mentre nel furto è prevalente l'aspetto del conseguimento di un indebito vantaggio patrimoniale mediante sottrazione di cosa altrui (nella specie la corte ha ritenuto configurabile il furto di un capo di fauna selvatica appartenente ad una specie particolarmente protetta. Ha affermato che quest'ultima rientra nel patrimonio indisponibile dello Stato, il quale esercita sul singolo animale una signoria comprendente una disponibilità «virtuale» sufficiente a rendere concreto il possesso.