Cass. pen. n. 3617 del 11 febbraio 1998
Testo massima n. 1
In materia di protezione del diritto d'autore l'art. 171 a) della legge 22 aprile 1941 n. 633 punisce con la multa chiunque, senza averne diritto, a qualsiasi scopo e in qualsiasi forma riproduce, recita in pubblico, diffonde o pone comunque in commercio un'opera altrui; mentre l'art. 1 della legge 22 maggio 1993 n. 159 punisce con sanzione amministrativa chiunque abusivamente riproduce a fini di lucro, con qualsiasi procedimento, la composizione grafica di opere, o parti di opere, librarie. Posto che la medesimezza del fatto va valutata in astratto e non in concreto, nelle due norme è diversa sia la condotta (da una parte riproduzione, ma anche diffusione, recitazione pubblica ecc., dall'altra solo riproduzione) sia l'oggetto materiale (da una parte l'opera dell'ingegno quale bene immateriale, dall'altra la composizione grafica dell'opera, ovvero l'opera materiale, il corpus mechanicum). Ne consegue che il fatto previsto dalle due norme non è il medesimo, e dunque non si configura il rapporto di specialità tra norme ex art. 9 legge 689/81.