14 Mag Cassazione penale Sez. III sentenza n. 3617 del 11 febbraio 1998
Testo massima n. 1
In materia di protezione del diritto d’autore l’art. 171 a ] della legge 22 aprile 1941 n. 633 punisce con la multa chiunque, senza averne diritto, a qualsiasi scopo e in qualsiasi forma riproduce, recita in pubblico, diffonde o pone comunque in commercio un’opera altrui; mentre l’art. 1 della legge 22 maggio 1993 n. 159 punisce con sanzione amministrativa chiunque abusivamente riproduce a fini di lucro, con qualsiasi procedimento, la composizione grafica di opere, o parti di opere, librarie. Posto che la medesimezza del fatto va valutata in astratto e non in concreto, nelle due norme è diversa sia la condotta [ da una parte riproduzione, ma anche diffusione, recitazione pubblica ecc., dall’altra solo riproduzione ] sia l’oggetto materiale [ da una parte l’opera dell’ingegno quale bene immateriale, dall’altra la composizione grafica dell’opera, ovvero l’opera materiale, il corpus mechanicum ]. Ne consegue che il fatto previsto dalle due norme non è il medesimo, e dunque non si configura il rapporto di specialità tra norme ex art. 9 legge 689/81.
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