14 Mag Cassazione penale Sez. VI sentenza n. 3030 del 26 marzo 1996
Testo massima n. 1
In base al principio di specialità deve escludersi concorso formale tra il reato di abuso di ufficio di cui all’art. 323 comma 2 c.p.p. e quello di corruzione di cui all’art. 319 c.p.; ciò peraltro non comporta che non possa aversi un concorso materiale tra i predetti: il che si verifica quando sussistano distinte condotte accompagnate dall’elemento psicologico previsto dalle citate norme incriminatrici. [ Principio affermato con riguardo a fattispecie nella quale il pubblico ufficiale non si era limitato solo agli atti contrari ai doveri di ufficio, oggetto della corruzione e costituiti dalla redazione di atti pubblici falsi e dalla soppressione di atti pubblici, ma aveva anche ordinato fraudolentemente, ai suoi collaboratori ignari, di redigere siffatti atti così dovendo rispondere del fatto abusivo da questi ultimi posto in essere ].
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Testo massima n. 2
In tema di misure cautelari, l’affermazione della sussistenza di un «concreto pericolo» di reiterazione dei delitti, ai sensi dell’art. 274 lett. c ] c.p.p., non richiede l’adozione di particolari formule nè comporta l’esplicita utilizzazione dell’espressione letterale in questione [ «concreto pericolo» ], essendo invece idoneo e sufficiente il richiamo alla sussistenza delle esigenze cautelari, specificamente motivate.
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