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Art. 14 — Computo e decorrenza dei termini

Art. 14 — Computo e decorrenza dei termini

Quando la legge penale fa dipendere un effetto giuridico dal decorso del tempo, per il computo di questo si osserva il calendario comune.

Ogni qual volta la legge penale stabilisce un termine per il verificarsi di un effetto giuridico, il giorno della decorrenza non è computato nel termine.

L’eventuale comma dell’articolo ricompreso fra parentesi quadre è stato abrogato.

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Aggiornato al 1 gennaio 2020
Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale in casi di discordanza rispetto al presente.
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Massime correlate

Cass. pen. n. 23281/2010

La regola della proroga di diritto al giorno successivo del termine che scade in giorno festivo non opera con riferimento al termine per la presentazione della querela.

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Cass. pen. n. 46149/2009

Poiché le pene detentive temporanee si applicano a giorni, mesi e anni, il giorno va computato nella durata di ventiquattro ore – fermo restando il principio per cui quello di inizio della detenzione deve essere compreso nella durata di essa – mentre, per gli anni e per i mesi deve calcolarsi la durata che essi hanno in concreto secondo il calendario comune, di modo che il periodo stabilito a mesi deve considerarsi scaduto nel giorno del mese corrispondente a quello del suo inizio.

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Cass. pen. n. 158/1999

Il compimento dei 18 anni di età, ai fini del raggiungimento della piena imputabilità penale, va fissato secondo le regole stabilite dall’art. 14, comma secondo, c.p. e dall’art. 172, comma quarto, c.p.p. e, quindi, trattandosi di termine da computarsi ad anni, allo scadere delle ore 24 del giorno del diciottesimo compleanno del soggetto. (Nella specie, in applicazione di tale principio, è stato ritenuto che fosse da considerare ancora minorenne un soggetto che aveva commesso un reato intorno alle ore 23,40 del giorno del suo diciottesimo compleanno).

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Cass. pen. n. 4698/1998

Il decorso del termine di prescrizione inizia, per i reati consumati, dal giorno in cui si è esaurita la condotta illecita e, quindi, il computo incomincia con le ore zero del giorno successivo a quello in cui si è manifestata compiutamente la previsione criminosa e termina alle ore ventiquattro del giorno finale calcolato secondo il calendario comune.

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Cass. pen. n. 2838/1995

Ai termini di durata massima della custodia cautelare fissati dall’art. 303 c.p.p. si applica la regola generale dell’art. 14 c.p., secondo cui nel computo non si comprende il giorno in cui è iniziata la decorrenza. In quanto stabiliti a mesi e ad anni, infatti, occorre far riferimento al calendario comune, sicché essi scadono nel giorno del mese o dell’anno corrispondente a quello del suo inizio.

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Cass. pen. n. 2122/1992

Ai fini del computo della detenzione espiata, i giorni vanno calcolati per intero e non ad ore. (Nella specie la Corte ha rigettato il ricorso che deduceva violazione di legge per avere il giudice di sorveglianza erroneamente escluso un intero giorno dal computo della detenzione espiata, in relazione alla revoca di un permesso concesso per 13 ore).

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