Cass. pen. n. 23259 del 29 aprile 2015

Testo massima n. 1


Il decorso del termine di prescrizione inizia, per i reati consumati, dal giorno in cui si è esaurita la condotta illecita e, quindi, il computo incomincia con le ore zero del giorno successivo a quello in cui si è manifestata compiutamente la previsione criminosa e termina alle ore ventiquattro del giorno finale calcolato secondo il calendario comune. (Annulla senza rinvio, Trib. Palermo, 28/01/2014).

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