14 Mag Cassazione penale Sez. I sentenza n. 7196 del 17 giugno 1994
Testo massima n. 1
In tema di rapina, la violenza, consistita nel porre taluno in stato d’incapacità d’intendere e di agire, non può ritenersi assorbita nell’elemento costitutivo del delitto di tentato omicidio trattandosi di condotta relativa alla commissione di distinte fattispecie criminose, che mantengono la loro autonomia e tra le quali è ammissibile il concorso. Infatti, rispetto alla identità della condotta [ nella specie avere tramortito una donna con pugni e calci ], nel tentato omicidio è rilevabile il dolo diretto, cioè l’intenzione di uccidere, mentre nella rapina c’è il quid pluris di porre la vittima in stato d’incapacità d’intendere e di agire proprio per meglio eseguire il reato, sicché non trova applicazione il principio di specialità [ art. 15 c.p. ], in virtù del quale l’una fattispecie criminosa sarebbe assorbita nell’altra, ma ricorre, invece, un tipico caso di concorso formale di reati. [ Fattispecie relativa a rigetto del ricorso con cui si era lamentata l’errata contestazione dell’aggravante di cui all’art. 628, comma 3, n. 2 c.p. ].
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