Cass. pen. n. 49536 del 31 dicembre 2003
Testo massima n. 1
Atteso il carattere residuale del reato di abuso di ufficio previsto dall'art. 323 c.p., anche dopo la novella della L. 16 luglio 1997, n. 234, deve escludersi, in applicazione della regola della specialità sancita dall'art. 15 c.p., il concorso formale di tale reato con quelli, più gravi, di violenza privata e lesioni, aggravati entrambi ex art. 61, n. 9 c.p.