Cass. pen. n. 5213 del 4 maggio 1994
Testo massima n. 1
Deve ammettersi il concorso tra il reato di illecita detenzione di sostanza stupefacente commesso da persona armata ed il reato di illecita detenzione di arma; in senso contrario non potrebbe invocarsi né il principio di specialità in quanto il bene giuridico protetto (ordine pubblico e salute pubblica) è diverso nelle rispettive norme incriminatrici, né il principio dell'assorbimento mancando identità degli elementi costitutivi tra l'aggravante predetta ed il reato di detenzione illecita di arma posto che l'aggravante in questione non postula illiceità della detenzione e pertanto non può dirsi costituito da un fatto che integrerebbe per sé stesso reato.